Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016 la Delibera Consob del 4 maggio 2016 n. 19602 di istituzione dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
La competenza dell’Arbitro riguarderà le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.
Sono altresì esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario dei suddetti obblighi che non hanno natura patrimoniale.