Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 la Delibera Consob 24 febbraio 2016 n. 19521 recante modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni. Le modifiche entrano in vigore a partire dall’8 marzo 2016.
Come si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla Consob sul proprio sito e di seguito espressamente riportato, le presenti modifiche regolamentari al procedimento sanzionatorio danno attuazione alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015, attraverso cui è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva europea sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Capital Requirements Directive IV, Crd IV).
Nello specifico, sono state definite: 1) la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni; 2) la procedura per l’emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate; 3) le modalità di pubblicità delle sanzioni.
Il decreto ha introdotto, tra l’altro, l’innalzamento degli importi massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da Consob ed una maggiore dissuasività dei provvedimenti sanzionatori per le persone giuridiche di maggiori dimensioni. Sono stati inoltre specificati i criteri da applicare nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni.
Tra le novità principali del decreto:
1) È introdotto per le persone giuridiche il criterio del fatturato quale aggregato utile alla determinazione degli importi massimi delle sanzioni (10% del fatturato) e della capacità finanziaria di tali soggetti. Qualora il vantaggio ottenuto (profitto realizzato o perdite evitate) dalla violazione risulti superiore a questa soglia, la sanzione può essere elevata fino al doppio del profitto realizzato o delle perdite evitate.
2) Le sanzioni saranno applicate di regola alle persone giuridiche. Le persone fisiche saranno chiamate a rispondere, per altro, nei casi di “grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità e il corretto funzionamento del mercato”.
3) Per alcune delle violazioni meno gravi è prevista la possibilità per la Consob di ordinare la rimozione delle irregolarità come alternativa alle sanzioni pecuniarie.
4) Viene modificato l’ambito di applicazione dell’oblazione, ovvero il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo. Ne potrà beneficiare solo chi non lo ha già fatto nei dodici mesi precedenti.
Le nuove regole in materia di sanzioni, introdotte dal decreto legislativo e attuate con le presenti modifiche, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate da Consob e da Banca d’Italia secondo le rispettive competenze.