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GDPR: certificazione per il trasferimento di dati verso paesi terzi

1 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’EDPB ha posto in pubblica consultazione delle linee guida sul meccanismo di certificazione per il trasferimento di dati verso paesi terzi di cui all’art. 46, paragrafo 2, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) . 

L’art. 46 del GDPR prevede che, in assenza di valutazioni di adeguatezza ex art. 45 paragrafo 3, i dati personali possono essere trasferiti verso un paese terzo solo a fronte di adeguate garanzie fornite dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Tra queste, la lettera f), paragrafo 2, del suddetto art. 46, indica il meccanismo di certificazione per il trasferimento di dati verso paesi terzi approvato a norma dell’articolo 42 GDPR.

Le presenti Linee guida vogliono fornire ulteriori chiarimenti sull’uso pratico della certificazione come strumento di trasferimento.

Le linee guida si compongono di quattro parti, ognuna delle quali si concentra su aspetti specifici della certificazione, riguardanti:

  • lo scopo, l’ambito di applicazione e i diversi attori coinvolti
  • i requisiti di accreditamento per gli organismi di certificazione
  • i criteri di certificazione specifici per dimostrare l’esistenza di garanzie adeguate per i trasferimenti; 
  • gli impegni vincolanti ed esecutivi da attuare

Le linee guida integrano le linee guida 1/2018 più generali sulla certificazione

La consultazione pubblica durerà fino alla fine di settembre.

 

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