L’articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nel prevedere che il titolare del trattamento ha diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, comporta che debba essere consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati.
L’interessato ha quindi il diritto a ricevere copia di estratti di documenti o anche di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti detti dati, laddove indispensabile per consentirgli di esercitare effettivamente i diritti del GDPR.
Questi i principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 4 maggio 2023 C‑487/21.
Resta fermo, per la Corte, il rispetto dei diritti e delle libertà altrui.
In caso di conflitto, quindi, tra il diritto di accesso pieno e completo ai dati personali, da un lato, ed i diritti o le libertà altrui, dall’altro, è necessario svolgere un bilanciamento tra questi, scegliendo, ove possibile, le modalità di comunicazione dei dati personali che non siano lesive dei diritti o delle libertà altrui, pur nel rispetto della completezza delle informazioni cui l’interessato ha diritto.