L’European Data Protection Board (EDPB) ha pubblicato delle Linee guida concernenti l’applicazione dell’art. 60 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate.
In particolare, evidenzia l’EDPB, nei casi di trattamento transfrontaliero, l’autorità di controllo nello Stato membro in cui ha sede principale il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è l’autorità che guida l’applicazione del GDPR per le rispettive attività di trattamento transfrontaliero, in collaborazione con tutte le autorità che potrebbero trovarne gli effetti delle attività di trattamento in questione: sia attraverso gli stabilimenti del titolare o del responsabile nel loro territorio sia attraverso i reclami dei loro residenti contro tali attività di trattamento.
In effetti, gli interessati dovrebbero poter esercitare facilmente i propri diritti in materia di protezione dei dati e dovrebbero poter presentare un reclamo a un’autorità di controllo nel loro luogo di residenza abituale.
Questa autorità di controllo rimane anche il punto di contatto per il denunciante nell’ulteriore corso del processo di gestione dei reclami. Al fine di soddisfare tutti questi requisiti, l’articolo 60 GDPR disciplina la procedura di cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate.
Queste linee guida gestiscono le interazioni delle autorità di controllo tra loro, con l’EDPB e con i terzi ai sensi dell’articolo 60 GDPR. L’obiettivo è analizzare la procedura di cooperazione e fornire indicazioni sulla concreta applicazione delle disposizioni.