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GEFIA e OICVM: RTS e linee guida sulla gestione del rischio di liquidità

16 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato la bozza di standard tecnici di regolamentazione (RTS) e la relazione finale sulle linee guida sugli strumenti di gestione del rischio di liquidità, indirizzate ai gestori di fondi UE.

La bozza di RTS chiarisce anche il funzionamento degli strumenti di gestione della liquidità, come ad esempio l’uso delle side pocket, per le quali le regole variano attualmente in modo significativo all’interno dell’UE.

Le side pocket sono misure a tutela di tutti i partecipanti al fondo hedge da attivarsi in casi eccezionali, in cui l’improvvisa riduzione del grado di liquidità delle attività detenute nei portafogli dei fondi, associata a elevate richieste di rimborso delle quote, può avere conseguenze negative per la gestione dei fondi stessi: la creazione dei c.d. side pockets consente di trasferire le attività illiquide del fondo speculativo in un fondo comune d’investimento di tipo chiuso costituito ad hoc (c.d. fondo chiuso di side pocket) e di modulare quindi le richieste di rimborso del fondo speculativo nel rispetto dell’interesse e della parità di trattamento dei partecipanti.

Grazie al loro ruolo di mitigazione dei rischi per la stabilità finanziaria, queste regole rappresentano un importante contributo al dibattito in corso sull’intermediazione finanziaria non bancaria.

Questa pubblicazione è un passo fondamentale nell’attuazione della revisione della Direttiva AIFMD e della Direttiva OICVM e faciliterà l’armonizzazione e la piena disponibilità degli strumenti di gestione della liquidità.

Gli RTS e le linee guida sono state predisposte sulla base dei mandati conferiti a ESMA dall’art. 18 bis della Direttiva OICVM e art. 16, par. 2 nonies, della Direttiva AIFMD, come modificate dalla Direttiva (UE) 2024/927 .

In particolare, l’art. 18 bis, par. 4 della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva OICVM) prevede che “Entro il 16 aprile 2025 ESMA elabora linee guida sulla selezione e la calibrazione degli strumenti di gestione della liquidità da parte degli OICVM per la gestione del rischio di liquidità e per l’attenuazione dei rischi di stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità rimane in capo agli OICVM. Esse includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivate le “side pockets” di cui all’allegato II A, punto 9. Esse prevedono un tempo adeguato per l’adeguamento prima che l’OICVM sia in grado di gestire il rischio di liquidità. Esse devono lasciare a un tempo adeguato per l’adattamento prima della loro applicazione, in particolare per gli OICVM esistenti“.

Analogamente, l’art. 16, par. 2 nonies, della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) prevede che “Entro il 16 aprile 2025 l’ESMA elabora orientamenti sulla selezione e la calibrazione degli strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA per la gestione del rischio di liquidità e per l’attenuazione dei rischi di stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria per la gestione del rischio di liquidità rimane ai GEFIA. Esse includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivate le tasche laterali di cui all’allegato V, punto 9. Esse prevedono un tempo adeguato per l’adattamento prima che i gestori di fondi di investimento alternativi si adeguino al rischio di liquidità. Esse prevedono un adeguato periodo di tempo per l’adattamento prima della loro applicazione, in in particolare per i FIA esistenti“.

ESMA tradurrà le linee guida dopo l’adozione della bozza di RTS da parte della Commissione europea.

Qualora la Commissione UE modificasse la bozza di RTS in modo da incidere sulle linee guida, ESMA le adeguerà per garantire la piena coerenza tra l’RTS e le linee guida stesse.

Dopo la pubblicazione delle traduzioni sul sito web dell’ESMA, le autorità nazionali competenti avranno due mesi di tempo per comunicare a ESMA se sono o intendono essere conformi alle stesse; le linee guida si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore degli RTS; i fondi esistenti prima dell’entrata in vigore dell’RTS avranno dodici mesi di tempo per conformarsi alle linee guida.

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