WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Le gerali regole di condotta si applicano anche in caso di operatore qualificato

14 Giugno 2011

Tribunale di Milano, 19 aprile 2011, n. 5443

L’art. 31 comma 1 del Regolamento 11522/98, nel prevedere un regime di minor tutela per gli operatori qualificati, deroga in modo espresso ad alcune norme a favore dei investitori c.d. retail, quali l'art. 27 (relativo alla disciplina del conflitto di interessi), l'art. 28 (in materia di informazioni tra intermediari e investitori) e art. 29 (sull’adeguatezza delle operazioni) del medesimo regolamento. Al di fuori di tale deroga espressa, trova applicazione il regime ordinario, fra cui l’art. 26 del medesimo regolamento 11522/98, in materia di regole generali di comportamento, e (naturalmente) l’art. 21 TUF, norma questa che detta una serie di principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori. Tali norme generali di comportamento, quindi, devono considerarsi applicabili indipendentemente dalla qualifica di operatore qualificato dell’investitore.


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05


WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04

Iscriviti alla nostra Newsletter