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Gestione collettiva del risparmio e distribuzione transfrontaliera: aggiornato il Regolamento

22 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del 21 novembre 2022, la Banca d’Italia ha emanato il 4° aggiornamento al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

In particolare, l’aggiornamento fa seguito alle modifiche al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) apportate dal decreto legislativo del 5 novembre 2021, n. 191, comprendente norme di adeguamento della normativa nazionale alla normativa prevista dalla direttiva (UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Il TUF prevede la riserva di esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE che gestiscono un FIA italiano, assegnando alla Banca d’Italia, udita la Consob, il potere di adottare norme di attuazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Secondo il TUF, il servizio di gestione collettiva del risparmio si realizza mediante la gestione di OICR e dei relativi rischi (art. 1, lett. n.).

Tale attività, che costituisce l’oggetto della riserva, è svolta in modo diretto dal gestore, ferma la facoltà di delegare a soggetti terzi funzioni determinate nei limiti previsti dall’ordinamento.

I gestori, inoltre, hanno la possibilità di svolgere le attività di amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti, che completano il servizio di gestione collettiva, e le altre attività indicate nell’art. 33 TUF.

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e gli elementi che contraddistinguono il contenuto della riserva, in coerenza con la normativa e le linee guida comunitarie.

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