Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 il Provvedimento Banca d’Italia del 8 maggio 2013 recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012.
Le modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio sono riportate in allegato.
Gli OICR istituiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni in esso recate entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, dandone tempestiva notizia alla Banca d’Italia. Sino al termine del 12° mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, tali OICR continuano ad applicare le previgenti disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012.
I fondi strutturati istituiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono non conformarsi alle disposizioni in esso recate sino alla loro scadenza purché non accettino nuove sottoscrizioni.
I Capitoli I e III del Titolo V e gli Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3, V.3.1. e V.3.2. del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d’Italia con il Provvedimento dell’8 maggio 2012 sono rispettivamente sostituiti come in allegato.