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Gestione crisi bancarie: approvate le revisioni alle norme UE

29 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024, in prima lettura, le proposte della Commissione volte a riformare l’attuale quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (c.d. “crisis management and deposit insurance framework” o “CMDI”).

In particolare, il Parlamento ha approvato:

La proposta intende affrontare alcuni temi emersi dalle recenti crisi bancarie e si propone di rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato, con particolare attenzione alle banche di medie e piccole dimensioni.

Nonostante la creazione dell’Unione Bancaria e la piena operatività di due dei suoi tre pilastri, molte banche in crisi di medie e piccole dimensioni sono state gestite con soluzioni al di fuori del quadro di risoluzione delineato a livello europeo: in diversi casi, infatti, gli Stati membri hanno fatto ricorso a risorse del bilancio pubblico (c.d. bail-out) anziché attivare il c.d. bail-in o altri meccanismi di risoluzione, come il ricorso a sistemi di tutela dei depositi e fondi di risoluzione.

Con le proposte approvate dal Parlamento si intende consentire quindi alle autorità di risoluzione di organizzare l’ordinata estromissione dal mercato di una banca in crisi di qualsiasi dimensione mediante un’ampia gamma di strumenti.

In sintesi, i testi approvati:

  • forniscono chiarimenti sulla valutazione dell’interesse pubblico nella gestione delle crisi bancarie al fine di armonizzare gli approcci seguiti in proposito dalle autorità e di ridurre il loro margine di discrezionalità
  • facilitano l’utilizzo dei fondi di tutela dei depositi per il finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi, che deve avvenire solo come complemento rispetto alla capacità interna di assorbimento delle perdite delle banche, che rimane la prima linea di difesa
  • prevedono che l’utilizzo dei fondi di tutela dei depositi per il finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi deve essere soggetto a un test armonizzato detto “del costo minimo”: i costi sostenuti dai fondi di tutela dei depositi per intervenire nell’ambito della procedura di risoluzione non devono essere superiori ai costi che sarebbero stati sostenuti dagli stessi laddove si fosse reso necessario coprire le perdite subite dai depositanti in relazione ai depositi protetti dal sistema di garanzia
  • vengono stabilite in modo più stringente le condizioni per adottare misure straordinarie di supporto pubblico e di intervento precoce
  • è prevista l’introduzione di un meccanismo di notifica (c.d. “early warning”) in forza del quale l’autorità competente deve avvisare l’autorità di risoluzione non appena si materializzi un significativo rischio che una banca si trovi in una situazione che possa determinare l’eventuale applicazione di misure di risoluzione
  • viene modificata la disciplina in materia di fondi di tutela dei depositi (DGSD) introducendo una serie di chiarimenti e misure di armonizzazione (sulle modalità di pagamento dei rimborsi ai depositanti, il termine di prescrizione dei relativi diritti verso i fondi, le pretese esercitabili dai fondi verso la banca successivamente al rimborso dei depositanti).

I testi approvati passano ora all’esame del Consiglio UE, e, qualora approvati, entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

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