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Gestione crisi bancarie: il Consiglio UE sulle modifiche al quadro CMDI

24 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE ha approvato il 19 giugno 2024 un mandato negoziale sulla revisione del quadro di gestione delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi (CMDI) per le banche.

La revisione comprende una serie completa di misure volte a rafforzare l’attuale quadro dell’UE per la gestione delle crisi e, in particolare, a migliorare il processo di risoluzione delle crisi per le banche di piccole e medie dimensioni.

In particolare, il 18 aprile la Commissione aveva adottato una serie di proposte legislative per la revisione del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi (CMDI), composta da:

Con tale accordo, il Consiglio si impegnerà ora in negoziati con il Parlamento europeo, sulla forma finale degli atti legislativi, che entreranno in vigore dopo la duplice approvazione da parte di Consiglio e Parlamento UE.

In sintesi, le misure concernono:

La valutazione dell’interesse pubblico

La riforma mira a estendere il campo di applicazione della risoluzione delle crisi ad alcune banche di piccole e medie dimensioni, ampliando il criterio dell’interesse pubblico.

L’autorità di risoluzione delle crisi dovrà stabilire se uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione delle crisi sarebbe minacciato in caso di insolvenza: una normale procedura di insolvenza dovrebbe essere possibile infatti solo se consenta di raggiungere gli obiettivi di risoluzione delle crisi in modo più efficace rispetto a una procedura di risoluzione delle crisi; se una normale procedura di insolvenza non è più efficiente, deve essere avviata una procedura di risoluzione.

Infine, nel valutare le perturbazioni dell’economia reale, l’autorità di risoluzione delle crisi dovrà concentrarsi sia sul livello nazionale che su quello regionale, riflettendo la potenziale impronta di alcune banche di piccole e medie dimensioni.

I problemi di finanziamento

Uno dei principali obiettivi della riforma della CMDI è quello di facilitare la risoluzione delle banche in crisi nell’UE, riducendo così al minimo i rischi di contagio o le ricadute sull’economia reale.

La revisione del quadro CMDI mira a renderlo più solido e più credibile, in particolare affrontando alcuni problemi di finanziamento che potrebbero essere affrontati da alcune banche di piccole e medie dimensioni in fase di risoluzione.

La prima linea di difesa in caso di risoluzione rimane il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), che le banche sono tenute a mantenere per garantire l‘assorbimento delle perdite e il soddisfacimento del fabbisogno di ricapitalizzazione da parte dei propri azionisti e creditori.

Tuttavia, il quadro CMDI mira a facilitare il ricorso alle reti di sicurezza finanziate dall’industria (in particolare i sistemi nazionali di garanzia dei depositi o (DGS) insieme, nell’Unione bancaria, al Fondo di risoluzione unico o (SRF), o ai fondi di risoluzione nazionali al di fuori dell’Unione bancaria) come fonte di finanziamento aggiuntiva per finanziare le strategie di trasferimento nelle procedure di risoluzione che portano a un’uscita dal mercato.

Rispetto alla proposta della Commissione sul “bridge the gap“, il mandato del Consiglio prevede:

  • ulteriori salvaguardie sull’uso dei fondi DGS o SRF per evitare conseguenze indesiderate o azzardo morale, garantendo in particolare che il colmare il gap non sostituisca l’assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori della banca in crisi
  • un’adeguata condivisione degli oneri tra il DGS e il SRF, laddove quest’ultimo sia utilizzato nell’ambito dell’Unione bancaria, assoggettando i loro interventi a limiti e a un “ordine di priorità”, in particolare attribuendo al SRF la priorità ai fini del rimborso
  • requisiti più severi e limitazioni all’utilizzo del bridging the gap per le banche con un bilancio compreso tra 30 e 80 miliardi di euro, che sarà inoltre disponibile solo nel periodo di 10 anni successivo all’entrata in vigore della CMDI.

Gerarchia dei crediti

Il Consiglio mantiene il principio secondo cui i depositi dovrebbero beneficiare di una preferenza generale, aumentando la protezione di cui beneficiano tutti i depositanti in caso di insolvenza.

Tuttavia, elimina la proposta della Commissione di una “graduatoria uguale”, che darebbe a tutti i depositanti lo stesso grado di preferenza in caso di insolvenza bancaria.

Reintroduce uno “status di superpreferenza” per i depositanti protetti dal DGS e, per estensione, per il DGS in caso di surrogazione.

Allo stesso tempo, poiché la reintroduzione della superpreferenza dei DGS limita la loro possibilità di intervenire nella risoluzione delle crisi, il Consiglio ha convenuto di armonizzare e ampliare il “test del costo minimo“: tale test allargato dovrà essere effettuato prima che le risorse dei DGS possano essere utilizzate al di fuori di un puro pagamento in caso di insolvenza, vale a dire per finanziare misure preventive prima della risoluzione di una banca, misure alternative a sostegno di una liquidazione o per sostenere una procedura di risoluzione.

La direttiva garantisce che qualsiasi utilizzo dei fondi del DGS non possa superare il costo ipotetico del rimborso dei depositanti coperti in caso di liquidazione, a condizione che vengano applicati alcuni aggiustamenti che tengano conto dei costi indiretti e un fattore di correzione dell’85%.

Misure preventive e alternative

Il Consiglio chiarisce la distinzione tra misure preventive per evitare il fallimento di una banca e misure alternative; rivede il flusso del processo per le misure preventive chiarendo il coinvolgimento di ciascuna autorità.

In conformità con la dichiarazione dell’Eurogruppo del giugno 2022, il mandato del Consiglio introduce anche disposizioni specifiche per preservare un quadro funzionante per i sistemi di protezione istituzionale (“IPS”) per attuare misure preventive.

Sostegno finanziario pubblico straordinario

Il mandato del Consiglio chiarisce quali forme di sostegno finanziario pubblico per le banche in difficoltà sarebbero consentite in circostanze straordinarie e prevede un processo praticabile per la loro applicazione.

Governance dell’SRB

Il mandato del Consiglio conferma il ruolo della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (“SRB”) nell’adozione degli strumenti giuridici dell’SRB che definiscono le prassi di risoluzione delle crisi e le metodologie di pianificazione delle risoluzioni e chiarisce il ruolo della sessione plenaria in questo processo.

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