Laddove sia prestato il servizio di gestione del risparmio, anche a fronte di una precedente profilatura, l’intermediario ha l’obbligo di avvisare l’investitore della sopravvenuta incongruenza tra la linea di gestione prescelta e la mutata situazione finanziaria, nonché di suggerire le modifiche indirizzate ad una miglior adeguatezza dell’investimento.