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Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


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Giurisprudenza

Gestione di portafogli: il benchmark deve essere indicato per iscritto

22 Maggio 2020

Cassazione Civile, Sez. I, 15 maggio 2020, n. 9025 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

L’indicazione del benchmark soggiace all’obbligo della forma scritta previsto dall’art. 23, comma 1, TUF, per il contratto di investimento. Devono quindi ritenersi irrilevanti, con riguardo al benchmark, manifestazioni della volontà contrattuale dell’investitore che non siano rese in forma scritta.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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