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Giurisprudenza

Gestione di portafogli: rileva sempre il miglior rendimento possibile, indipendente dalla valutazione complessiva

26 Febbraio 2014

Cassazione Civile, Sez. I, 24 febbraio 2014, n. 4393

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 4393 del 24 febbraio 2014 la suprema corte di Cassazione fornisce alcuni importanti chiarimenti relativamente al servizio di gestione di portafogli.

In primo luogo, la Cassazione ribadisce l’insussistenza di un generale principio di approvazione tacita dei rendiconti periodici di gestione non contestati. Sul punto la Corte, richiamando il proprio precedente orientamento, evidenzia come, in assenza di una specifica disciplina prevista dalla normativa di settore, non possa ritenersi sussistente alcun meccanismo di approvazione implicita del conto conseguente all’omessa contestazione entro uno specifico termine; né si può postulare un’applicazione analogica delle disposizioni dettate dall’art. 119 del testo unico bancario e dall’art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita degli estratti conto bancari, attesa la differenza di contenuto e di funzione tra questi ultimi ed i rendiconti di gestione.

In secondo luogo, la Corte afferma che, ai fini di valutare il corretto adempimento dell’attività di gestione, la stessa non debba essere globalmente valutata, quasi a compensare perdite e guadagni, laddove ciò che conta è la persistenza del comportamento diligente del gestore. In tal senso, il cliente ha diritto di pretendere in ogni momento che il gestore gli assicuri il miglior rendimento possibile, e nulla esclude che lo stesso gestore, dopo aver adempiuto correttamente da principio il proprio obbligo, in un momento successivo venga invece meno ai suoi doveri, con conseguente diritto del cliente al risarcimento dei danni dipendenti causalmente da tale inadempimento.

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