Nel giudizio vertente sulla responsabilità del gestore nell’esecuzione del contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, il gestore è tenuto a un comportamento diligente per tutta la durata del rapporto, sicché, ove si dibatta dell’inadempimento di tale soggetto, è necessario valutare se il mantenimento, nel portafoglio, di titoli precedentemente acquistati, avendo riguardo al mutato scenario del mercato, sia conforme alla linea di investimento indicata dall’investitore e, in termini generali, agli obblighi gravanti sul gestore stesso, rispondendo quest’ultimo, in caso contrario, del danno provocato da tale condotta.
Con riferimento al contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, l’istruzione vincolante impartita dall’investitore al gestore non implica, di per sé, l’approvazione tacita del precedente operato di quest’ultimo.