In tema di contratti di investimento (nella specie, gestione patrimoniale) e rispetto delle prescrizioni sul diritto di recesso di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) è necessaria la specifica sottoscrizione dell’investitore nella pagina del modulo contrattuale che reca il relativo avviso e, ove ciò non avvenga, non potrà sostenersi che la relativa pagina, successiva al testo contrattuale, afferisca al contratto, con conseguente nullità del medesimo per violazione dell’art. 30 comma 7 TUF.
Nel nostro sistema di diritto privato la locuzione “modulo o formulario” fa riferimento al documento che racchiude il regolamento contrattuale predisposto per un’utilizzazione seriale. Il modulo o formulario di regola viene riempito con l’indicazione del nome dell’altro contraente, e comunque viene completato nelle parti destinate a calibrare la disciplina negoziale volta per volta, secondo le specificità del caso.
Il modulo o formulario coincide col documento contenente il testo contrattuale destinato alla sottoscrizione per adesione (cfr. Cass. civ. n. 7776/2014).
Laddove i regolamenti contrattuali dedotti in giudizio siano racchiusi in documenti qualificabili come moduli o formulari, ma la pagina di essi contenente l’indicazione sul diritto di recesso ex art. 30 comma 7 TUF non risulti sottoscritta dagli attori investitori, deve dedursi la nullità dei contratti oggetto di lite.