L’ISVAP ha fornito alcuni chiarimenti applicativi relativamente alle gestioni separate di cui al Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.
In particolare, sono state fornite delucidazioni in ordine agli artt. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata), 18 (Entrata in vigore) nonché agli Allegati A (Rendiconto riepilogativo della gestione separata), B (Prospetto della composizione della gestione separata) e C (Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata), che di seguito si riportano per esteso.
1. Adempimenti per la costituzione della gestione separata – art.5
In relazione ai limiti massimi movimentabili di cui al comma 2, applicabili anche alle “società fiduciarie” intese come unico contraente, è stato chiesto se, nel caso in cui all’impresa sia stato comunicato il nominativo del fiduciante al quale si riferiscono le movimentazioni in entrata ed in uscita, come previsto dalla normativa antiriciclaggio, le operazioni possono essere assimilate a quelle delle forme collettive. Per tale ultima fattispecie la delibera dell’organo amministrativo – previa motivazione – può stabilire che i limiti massimi movimentabili di cui al comma 2 possono riferirsi alle singole posizioni individuali. Pertanto, sia in caso di più contratti stipulati dalla medesima fiduciaria per singoli fiducianti sia in caso di un unico contratto stipulato per una pluralità di fiducianti, l’individuazione dell’unicità dell’operazione compiuta in un arco di tempo definito verrebbe monitorata dall’impresa in capo al fiduciante – in quanto identificato – invece che alla fiduciaria.
Al riguardo si precisa che le operazioni effettuate dalle società fiduciarie possono essere assimilate a quelle delle forme collettive solo nel caso in cui nel contratto assicurativo, oltre alla società fiduciaria (contraente) viene identificato come beneficiario il fiduciante e, conseguentemente, l’impresa di assicurazione dispone nei propri registri di tutti i dati previsti dalla normativa antiriciclaggio. In tale fattispecie, la delibera dell’organo amministrativo può stabilire che le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano al contraente ma al singolo beneficiario.
2. Entrata in vigore – art. 18
In relazione alla disposizione di cui al comma 3 che prevede la trasmissione a tutti i contraenti del nuovo regolamento della gestione separata e di altre eventuali modifiche, è stato chiesto se, al fine di contenere i costi, sia possibile trasmettere ai contraenti un’informativa ridotta, mettendo a disposizione i testi integrali presso le sedi dell’intermediario, con pubblicazione degli stessi sul sito internet.
Al riguardo si ritiene che le imprese possono trasmettere ai contraenti una informativa ridotta in merito all’adeguamento effettuato. La comunicazione trasmessa ai contraenti dovrà specificare che i testi integrali dei documenti modificati possono essere acquisiti presso le sedi dell’intermediario oppure tramite download dal sito internet dell’impresa di assicurazione.
3. Allegato A – Rendiconto riepilogativo della gestione separata
In relazione alla compilazione della voce “Spese per l’acquisto e la vendita di attività” di cui all’Allegato A è stato chiesto se sia possibile, ai fini della rilevazione delle componenti reddituali, considerare i valori di carico delle attività comprensive degli oneri di acquisto, in linea con la prassi contabile adottata dalle imprese ai fini della redazione del bilancio. In tal modo gli oneri di acquisto graverebbero sulla gestione separata in fase di realizzo dell’investimento e non al momento dell’acquisto. Dal punto di vista operativo, è stato 2 proposto di determinare non analiticamente l’importo da imputare alla voce 600 dell’Allegato A a titolo di spese per l’acquisto e, contestualmente annullarlo, mediante l’iscrizione in un’altra voce del rendiconto con segno contrario.
Si conferma la necessità, ai fini di una adeguata informativa agli assicurati, al mercato ed all’Autorità, di esplicitare le spese per l’acquisto e la vendita delle attività nell’apposita voce dell’Allegato A al Regolamento n. 38/2011. L’ipotesi di inserire un importo rettificativo di segno contrario a quello appostato nella voce “600” in un’altra voce del rendiconto non risulta coerente con i principi generali di cui all’articolo 4 del Regolamento n. 38/2011. Infatti le spese sostenute per l’acquisto dei titoli verrebbero posticipate e quindi imputate, unitamente alle relative spese di vendita, nel calcolo del rendimento nell’esercizio di dismissione dell’attività.
Peraltro la norma in questione non apporta nessuna novità rispetto a quanto dettato dalla circolare Isvap n. 71 del 26 marzo 1987.
4. Allegato B – Prospetto della composizione della gestione separata e Allegato C – Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata
L’articolo 13, comma 2, stabilisce che entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l’impresa redige, sulla base dei criteri dettati all’articolo 8, comma 2, il prospetto della composizione della gestione separata raffrontato con quello del periodo precedente di cui all’Allegato B al Regolamento n. 38/2011. Entro lo stesso termine, l’impresa redige il prospetto di vigilanza secondo lo schema riportato di cui all’Allegato C. Al riguardo è stato chiesto se i valori da riportare nelle colonne denominate “Importi da libro mastro” di entrambe gli Allegati B e C risultano coincidenti e pari ai valori di carico delle attività nella gestione separata, senza prendere in considerazione le minusvalenze da valutazione eventualmente contabilizzate in bilancio.
Al riguardo si precisa che negli allegati B e C gli importi contenuti nelle colonne denominate “Importi da libro mastro” devono tra loro coincidere. In tali colonne infatti deve essere inserito, per ciascuna categoria, il valore di carico delle attività nelle gestioni separate. Nelle stesse sono inclusi altresì, sulla base dei criteri dettati dall’art. 8, comma 2 del Regolamento n. 38/2011, gli attivi necessari ad integrare la gestione separata di cui all’articolo 8, comma 3.