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AIFMD 2: in GU UE il testo della Direttiva (UE) 2024/927

26 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 marzo 2024 la Direttiva (UE) 2024/927 (c.d. AIFMD 2) che modifica le Direttive 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFMD) e 2009/65/CE (c.d. Direttiva UCITS IV).

Le modifiche riguardano in particolare:

  • gli accordi di delega,
  • la gestione del rischio di liquidità,
  • le segnalazioni a fini di vigilanza,
  • la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e
  • la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

La AIFMD 2 modifica l’applicazione e l’ambito della prima Direttiva AIFMD, sul presupposto della necessità di:

  • armonizzare le norme per i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono FIA che concedono prestiti
  • chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi,
  • assicurare la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia
  • migliorare l’accesso transfrontaliero ai servizi di depositario
  • ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l’uso di strumenti di gestione della liquidità in tutta l’Unione.

Sono pertanto necessarie modifiche per fronteggiare queste esigenze al fine di migliorare il funzionamento della Direttiva AIFMD.

Anche per la gestione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) è necessario:

  • un regime di delega robusto
  • il trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia
  • segnalazioni coerenti a fini di vigilanza, in particolare mediante l’eliminazione delle duplicazioni e degli obblighi ridondanti
  • un approccio armonizzato all’uso degli strumenti di gestione della liquidità

La AIFMD 2 modifica quindi anche la Direttiva UCITS IV, che stabilisce norme in materia di autorizzazione e funzionamento degli OICVM e delle loro società di gestione, negli ambiti relativi alla delega, alla custodia delle attività, alle segnalazioni a fini di vigilanza e alla gestione del rischio di liquidità.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al primo commento pubblicato lo scorso 22 marzo su questa rivista e disponibile a questo link.

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