L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in risposta ad una richiesta di interpello, il principio di diritto n. 3/2024, relativamente all’attuazione del D. Lgs. 32/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/514 (nota come DAC 7), che impone ai gestori di piattaforme digitali l’obbligo di raccogliere e comunicare alle autorità fiscali competenti una serie di dati relativi ai venditori che utilizzano tali piattaforme, al fine di migliorare la cooperazione amministrativa in ambito fiscale e contrastare frodi ed evasione.
Il Decreto definisce “piattaforma” come qualsiasi software, inclusi siti web e applicazioni mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti per svolgere “attività pertinenti” (art. 2, comma 1, lettera a).
“Venditore” è invece definito come un utente della piattaforma, sia persona fisica sia entità, che si è registrato sulla piattaforma e svolge un’attività pertinente (art. 2, comma 1, lettera n).
Le “attività pertinenti” includono la locazione di beni immobili, la vendita di beni, servizi personali e il noleggio di mezzi di trasporto (art. 2, comma 1, lettera h).
Il Decreto prevede che i gestori di piattaforme digitali con obbligo di comunicazione devono espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i venditori (artt. 3-7) e comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni sui venditori, le attività intermediate e i corrispettivi versati (artt. 10-11).
Tale comunicazione avviene tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia Prot. n. 406671/2023.
In risposta a un’istanza di interpello, l’Agenzia ha chiarito che:
- una piattaforma, ai sensi del Decreto, include anche siti web che permettono la vendita di beni attraverso un modello operativo in cui il gestore agisce in nome proprio per conto dei venditori (art. 1731 c.c.), senza contatto diretto tra venditori e acquirenti
- la definizione di “venditore” non richiede necessariamente una registrazione formale sulla piattaforma; è sufficiente che il venditore abbia una relazione contrattuale con il gestore, anche senza la creazione di un account specifico.
Pertanto, anche laddove non consenta ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore, configura la definizione di piattaforma di cui all’art. 2, c.1, lettera a), del Decreto.
Quanto, invece, alla nozione di ”venditore”, si rileva come l’espressione ”registrato sulla piattaforma” di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto, nella sua genericità, sia volta a ricomprendere tutti i casi in cui i dati del venditore che fruisce della piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma, cosicché possano essere successivamente oggetto di comunicazione. Conseguentemente, rilevano anche le ipotesi in cui l’utente non si sia iscritto alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.
Le conclusioni sono in linea con le “Model Rules” dell’OCSE, che mirano ad armonizzare a livello internazionale le norme sulla comunicazione di informazioni da parte dei gestori di piattaforme, inclusa la possibilità che il gestore agisca in nome proprio per conto di terzi.