Con comunicazione dell’11 aprile l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs n. 231/2007 relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse.
Il primo schema si applica all’attività di tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fatta eccezione per quelli di cui all’art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-bis). In particolare, le banche, Poste italiane s.p.a., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento sono esposti a rischi operativi, legali e di reputazione nel caso in cui vengano in contatto – soprattutto nella gestione di servizi di pagamento – con operatori di gioco o con giocatori che operano con modalità irregolari.
Il secondo schema si applica, invece, esclusivamente all’attività svolta dagli operatori di gioco di cui al citato art. 14, lettere d), e) ed e-bis) del d.lgs. n. 231/2007, tenuto conto delle rispettive peculiarità operative, e descrive possibili anomalie riconducibili, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, al comparto del gioco fisico e/o a quello del gioco on-line, in presenza delle quali è richiesta la collaborazione attiva.