Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano si è espresso in materia di superamento del giudicato implicito per quanto riguarda le clausole abusive nei contratti con i consumatori.
In particolare, il Tribunale di Milano evidenzia che con quattro sentenze gemelle, pronunciate il 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, ha affrontato la questione se siano compatibili o meno con i principi posti dagli artt. 6 par. 1 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, le norme processuali del diritto degli Stati Membri (rispettivamente spagnolo, rumeno e italiano) che, in caso di intervenuta formazione del giudicato (giudicato implicito), impediscono al giudice dell’esecuzione (ovvero dell’appello) di esaminare d’ufficio la natura abusiva delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento del provvedimento passato in giudicato.
Il Tribunale evidenzia che tali principi risultano in continuità con quanto più volte già sancito dalla CGUE in tema di rispetto del principio di effettività della tutela consumeristica apprestata dalla direttiva 93/13/CEE, in conformità all’art. 47 della Carta (CGUE 6.10.2009 C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones; CGUE 4.06.2009 C-243/08, Pannon; CGUE 18.02.2016 C-49/14, Finanmadrid, CGUE 26.01.2017 C-421/14, Banco Primus; CGUE 4.06.2020 C-495/19, Kancelaria Medius).
In particolare, viene richiamata quest’ultima sentenza, in cui la Corte ha sancito che: “il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista”.
Decisione sul superamento del giudicato implicito
Alla luce dei principi posti dalla CGUE nelle citate quattro sentenze gemelle in materia di giudicato implicito, il Tribunale è chiamato a verificare, emergendo ex actis l’esistenza di una clausola che appare abusiva in un contratto concluso con consumatore, anche a fronte della sollecitazione pervenuta dal consumatore, se il provvedimento giurisdizionale in tesi passato in giudicato contenga una motivazione -anche sommaria- da cui si ricavi che il Giudice del monitorio abbia considerato:
- se era un consumatore;
- se nel contratto (lettera di impegno del 1.12.2016) posto a fondamento dell’ingiunzione contro erano presenti clausole potenzialmente vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice del consumo;
- e, in caso positivo, se ne abbia escluso la vessatorietà con motivazione, anche sommaria, avvisando il consumatore ingiunto che tali clausole erano state valutate come non abusive e che il consumatore sarebbe decaduto definitivamente dal poterne far valere l’abusività se non si fosse opposto nel termine di 40 giorni.
Secondo l’insegnamento delle citate sentenze gemelle della CGUE, immediatamente applicabile al diritto nazionale ai rapporti non esauriti, le norme nazionali che prevedono l’intangibilità del giudicato (giudicato implicito) di cui a decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto (art. 2909 cc e 647 cpc), in relazione a decreto ingiuntivo privo di espressa motivazione sulla non abusività delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento della decisione, contrastano con gli artt. 6 e 7 dir. 93/12/CEE e art. 47 Carta, atteso che a mente dell’art. 6 della direttiva le clausole abusive non sono opponibili al consumatore e a mente dell’art. 7 l’ordinamento nazionale deve fornire mezzi adeguati e efficaci per farne cessare l’inserzione nei contratti e le norme processuali nazionali per l’esame del carattere abusivo delle clausole non devono essere tali da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto europeo (pricipio di effettività).
Orbene, nel caso in esame in materia di giudicato implicito, il Tribunale di Milano ha accertato che il decreto ingiuntivo in oggetto non contiene alcuna motivazione sulla validità o meno della clausola di deroga della competenza contenuta nella scrittura cd “lettera di impegno” dell’1.12.2016, posta a fondamento della pretesa ingiuntiva, nonostante tale clausola sia in plateale violazione dell’art. 33 co. 2 lett. u) Codice del consumo, men che meno il decreto contiene una motivazione in ordine alla natura di consumatore di e in ordine alla sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Milano con riferimento al consumatore ingiunto.
La pronuncia del Tribunale di Milano
Di conseguenza, alla luce dei principi posti dalla CGUE nelle citate sentenze del 17.05.2022, discende che il Tribunale, innanzi al quale il consumatore ha evidenziato per la prima volta l’abusività della clausola di deroga della competenza e l’incompetenza per territorio in relazione al foro del consumatore deve esaminare nel merito tale difesa, in quanto mai prima d’ora espressamente esaminata e decisa in un provvedimento giurisdizionale.
Nel merito, l’eccezione svolta dalla consumatrice è risultata fondata, per le seguenti ragioni:
- la consumatrice è estranea alla compagine sociale del debitore principale, i cui debiti futuri sono stati garantiti nel limite di € 33.000,00;
- tale garanzia è stata prestata dalla consumatrice quale parente, nella specie madre e nonna, dei due soci della società garantita.
Di conseguenza, alla luce dei principi posti dalla CGUE nell’ordinanza 19.11.2015 in C74/15, Tarcau, integralmente confermati dalla Corte di legittimità in plurime pronunce (Cass. civ. sez. 3 del 18.02.2022 n. 5423; Cass. civ. sez. 6-1 del 16.01.2020 n. 742; Cass. civ. sez. 3 del 13.12.2018 n. 32225), ha agito da consumatore nell’assunzione della garanzia delle obbligazioni pecuniarie della società.
È pacifico e documentale che la consumatrice sia domiciliata a Trapani. Da tanto discende, a mente dell’art. 33 co. 2 lett. u) Codice del consumo, che la clausola derogativa della competenza, contenuta nella lettera di impegno assuntivo della garanzia, datata 1.12.2016, del seguente tenore: “In caso di controversia è competente unicamente il Foro di Milano”, è nulla ed inopponibile alla consumatrice, superando così il giudicato implicito della pronuncia precedente.