WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Il giudice che ravvisi un obbligo di informazioni integrative al bilancio ex art. 2423 comma III cc deve adeguatamente e congruamente motivare

31 Maggio 2016

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

Cassazione Civile, Sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2190

Di cosa si parla in questo articolo

A mezzo della pronunzia in commento, la Suprema Corte ha affermato che la norma di cui all’art. 2423, comma III, cod. civ. ‒ clausola generale che impone ai redattori del bilancio di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle specificamente richieste dalle disposizioni di legge, qualora queste ultime non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta ‒ deve essere applicata dal giudice “in modo controllato”. In particolare, il giudice che applichi tale norma è tenuto a adeguatamente e congruamente motivare in merito alle ragioni per cui il mero rispetto delle disposizioni di legge specificamente dettate (fissanti lo standard minimo prescritto) non sia sufficiente a fornire la “rappresentazione veritiera e corretta” imposta dalla legge.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter