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Giurisprudenza

Giudizio di fattibilità giuridica della proposta di concordato: è ammessa la revoca anche a seguito dell’approvazione dei creditori

21 Febbraio 2020

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 5 dicembre 2018, n. 31478 – Pres. Didone, Rel. Campese

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Secondo il chiaro dettato normativo dell’art. 173 I.fall., permane in capo all’organo decidente il potere di riesaminare la ricorrenza, nella proposta concordataria, delle condizioni di ammissibilità, anche nella fase di omologazione, una volta ottenuta l’approvazione dei creditori. Non esiste, in altri termini, alcuna preclusione, in capo al tribunale, circa una nuova (e diversa) valutazione di fatti già esistenti al momento della domanda.

Il tribunale può, dunque, revocare l’ammissione alla procedura del proponente in qualunque momento, allorquando, all’esito degli accertamenti del commissario giudiziale – e dunque, con maggiore cognizione di causa – risultino difettare le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato ex art. 173, comma 3, l.f.; maggiore cognizione di causa che, ovviamente, può appuntarsi anche sugli stessi elementi già scrutinati dal giudicante al momento della decisione di apertura della procedura, rivalutati grazie all’apporto informativo proveniente dalla relazione particolareggiata del commissario giudiziale (Cass. n. 10778 del 2014).

È inoltre precipuo compito del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, spetta a lui esercitare, sulla relazione del professionista attestatore, un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (cfr. già Cass., SU, n. 1521 del 2013, e poi anche Cass. n. 13083 del 2013; Cass. n. 11423 del 2014; Cass. n. 5825 del 2018).

Il tribunale, dunque, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un’espressione libera e consapevole del voto (cfr. Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 5825 del 2018). È, poi, rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta; ma sempre che l’attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta.

 

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