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Giurisprudenza

Giudizio di opposizione a sanzioni Banca d’Italia e Consob: motivi aggiunti del ricorso e rimessione in termini

25 Luglio 2019

Arianna Guercini, dottoranda in Economia e diritto dell’impresa (Business&Law) presso l’Università di Bergamo

Cassazione Civile, Sez. II, 11 giugno 2018, n. 15049 – Pres. Petitti, Rel. Federico

Di cosa si parla in questo articolo

La tempestiva proposizione del ricorso in opposizione e l’espressa riserva ivi contenuta in ordine all’eventuale predisposizione di nuovi motivi, fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile per proporre il ricorso, è idonea a legittimare una pronuncia di rimessione in termini per la formulazione di ulteriori motivi di opposizione, in quanto detti motivi siano fondati sui documenti tardivamente messi a disposizione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure mosse nei confronti della decisione del giudice d’appello di Milano (decreto n. 4270/2015) relative alla pronuncia di inammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso, nonché al rigetto dell’istanza di rimessione in termini (più in generale, la sentenza conferma le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ad una società di revisione per aver violato numerosi principi di revisione contabile in occasione dello svolgimento dell’attività di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di un ente creditizio).

I giudici di legittimità, più in particolare, precisano che seppur in linea generale “la formulazione di “motivi aggiunti”, successivi alla proposizione del ricorso originario, in quanto diretta ad ampliare la materia del contendere, è incompatibile con il carattere impugnatorio del giudizio di cui all’art. 195 TUF, nel quale, analogamente a quanto stabilito nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, l’atto introduttivo del giudizio, con il deposito dei documenti allegati, segna in modo definitivo il thema decidendum senza che siano consentiti successivi ampliamenti di esso (cfr. al riguardo Cass. n. 232 dell’11.1.2016), è opportuno considerare quanto avvenuto nel caso di specie.

Al riguardo, infatti, rileva la circostanza che il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento e che tale istanza è stata accolta una volta decorso il termine per l’impugnazione della predetta delibera. Il ricorrente, pertanto, è stato costretto a procedere alla notifica del ricorso prima della scadenza del termine ancorché non avesse visionato i documenti oggetto dell’istanza, formulando espressa riserva di integrare i motivi di opposizione una volta esaminati i predetti documenti.

Del resto, secondo i giudici di legittimità, i motivi aggiunti formulati successivamente e non accolti dalla Corte d’appello risultano proprio “trarre origine dai documenti acquisiti in occasione dell’accesso agli atti tardivamente messi a disposizione dalla Consob”. Pertanto, i medesimi motivi devono essere necessariamente accolti essendo “ravvisabile, nel caso di specie, l’impossibilità, per cause non imputabili alla ricorrente, di formulare tempestivamente tutte le ragioni di censura”.

Conseguentemente, deve essere accolta anche l’istanza di rimessione in termini. Al riguardo, la Corte di Cassazione argomenta che: “il presupposto per la rimessione in termini, in un giudizio impugnatorio quale quello in oggetto, deriva dalla stessa incompletezza della documentazione messa a disposizione dell’incolpato e dall’accertamento che i motivi di opposizione si fondano sugli atti esibiti tardivamente.

Nel caso dunque in cui, per ragioni non imputabili al ricorrente, questi, pur a fronte di una richiesta tempestivamente proposta, non abbia avuto pieno accesso a tutti gli atti formati nell’ambito del procedimento sanzionatorio Consob, in quanto messi a sua disposizione una volta scaduti i termini per proporre opposizione, deve ritenersi compromesso il pieno esercizio del suo diritto di difesa e dunque applicabile in suo favore l’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, al fine di proporre ulteriori motivi di opposizione rispetto a quelli originariamente e ritualmente proposti”.

 

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