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Giurisprudenza

Giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dal furto del contenuto di cassette di sicurezza e mezzi di prova a supporto del danneggiato

17 Novembre 2020

Benedetta Bonfanti

Cassazione Civile, Sez. VI, 05 novembre 2020, n. 24647 – Pres. Acierno, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio di cui alla norma dell’art. 2736 cod. civ., va assegnata peculiare rilevanza, nell’ambito del giudizio proposto nei confronti della banca depositaria per il risarcimento dei danni subito per effetto di furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, alla circostanza che costituisce primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l’assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetti, banca predisponente il servizio compresa) circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirare, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte è stata chiamata a valutare l’adeguatezza della motivazione addotta dal giudice di secondo grado in merito al deferimento del giuramento suppletorio ex art. 2736 c.c. al cliente della banca, nell’ambito di un giudizio di responsabilità per il furto del contenuto di alcune cassette di sicurezza. Confermando la decisione della Corte territoriale, il giudice di legittimità ha riscontrato la sufficienza del percorso argomentativo svolto che si sostiene, secondo il dettato dell’art. 2736 c.c., da effettivi elementi probatori. A questo riguardo, argomenta la Corte, assume peculiare rilievo la funzione tipica che il contratto bancario in oggetto è preordinato a realizzare. In specie, costituisce «primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l’assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetto, banca predisponente il servizio compresa), circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirare, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata». Fissata nei termini appena riferiti, la specifica funzione del negozio, chiarisce il giudice, conforma l’articolarsi delle regole processuali, e, in particolare, le «dinamiche probatorie dei giudizi che, per un verso o per l’altro, coinvolgano il detto servizio imprenditoriale». Ciò in quanto, i connotati del rapporto sostanziale, in sé, restringono il novero dei mezzi di prova di cui la parte danneggiata può avvalersi per sostenere la propria pretesa.

 

 

 

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