Con ordinanza del 25 giugno 2012, n. 10567, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi secondo cui, nel giudizio tributario: da un lato, è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti; dall’altro, la produzione in appello delle cartelle notificate costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto.
Nel caso di specie la Corte, in applicazione di tali principi, ha ritenuto fondato il ricorso promosso da Equitalia avverso il rigetto dell’appello – dalla stessa proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale – pronunciato sul presupposto che Equitalia, non costituita in prime cure, nel dedurre e comprovare in appello la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, avesse proposta una eccezione nuova, come tale inammissibile.