Con sentenza n. 24401 del 13 giugno 2016 (udienza 24 marzo 2016) la Cassazione ha confermato il principio secondo cui, in tema di riciclaggio commesso in parte all’estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero.
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