Secondo il Tribunale di Milano, anche in materia di intermediazione finanziaria operano i principi espressi dalla Corte di Giustizia e così, salvo eccezioni, non è consentito il sindacato della competenza giurisdizionale di uno Stato membro (nella specie, quello italiano, preventivamente adito) da parte di un giudice di un altro Stato membro (nella specie, quello inglese) e ciò in virtù del più ampio principio della fiducia reciproca tra gli Stati nei rispettivi sistemi giuridici ed istituzioni giudiziarie. Pertanto, se il giudice italiano è stato preventivamente adito per il merito, la sua competenza a decidere sull’eccezione di giurisdizione non è esclusa da un Judgment della High Court of Justice di Londra che, successivamente adita, abbia ritenuto sussistere la giurisdizione inglese.
Secondo il Tribunale di Milano, inoltre, vale il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui le clausole di proroga della giurisdizione debbono essere interpretate restrittivamente e la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano deve essere verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale.