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Note

La giurisprudenza di legittimità sul falso in bilancio e la rilevanza penale dei falsi valutativi. Nota a Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 890.

27 Gennaio 2016

Avv. Massimiliano Lanzi, Dottore di ricerca in diritto penale, Docente a contratto dell’Università di Parma

Cassazione Penale, Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, veniva modificata la disciplina penale delle false comunicazioni sociali (c.d. “falso in bilancio”), novellando le disposizioni frutto della precedente “famosa” riforma del falso in bilancio, realizzata ad opera del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

La riforma del 2015 era letta, e presentata, come l’iniziativa legislativa volta a reintrodurre la rilevanza penale del falso in bilancio (che sarebbe stato depenalizzato dalla precedente riforma), riconducendo quindi ad effettività la tutela penale della correttezza e della trasparenza nelle comunicazioni societarie[1].

La disciplina penale delle false comunicazioni sociali è ora strutturata su due distinte fattispecie di reato: la prima, disposta dall’art. 2621 c.c., per il falso in bilancio nelle società non quotate; la seconda, disposta dall’art. 2622 c.c., per il falso in bilancio nelle società quotate. La riforma introduceva poi, all’art. 2621 bis c.c., una fattispecie di reato attenuata in caso di “fatti di lieve entità” (da valutarsi tenuto conto delle natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta), nonché una norma, di cui al nuovo art. 2621 ter c.c., di raccordo tra il falso in bilancio nelle società non quotate e la disciplina della non punibilità per fatti di particolare tenuità di cui all’art. 131 bis c.p.

Per quanto attiene al caso oggetto della sentenza in commento, l’art. 2621 c.c. prevede una condotta alternativa commissiva e omissiva, disponendo la reclusione da uno a cinque anni (si tratta quindi di delitto) per i soggetti qualificati entro la società (amministratori, direttori generali, sindaci, ecc..: si tratta quindi di un reato proprio) che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (si tratta quindi di fattispecie a dolo specifico), nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni previste dalla legge (con esclusione quindi delle comunicazioni “atipiche”), dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente (cioè con una intenzionalità che dovrebbe escludere la rilevanza dolo eventuale) “espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, “in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”. Si tratta di un reato di pericolo, cioè che non richiede, ai fini della consumazione, il verificarsi di un evento di danno, e che unifica, per le società non quotate, le diverse ipotesi (di pericolo e di danno) in cui era suddivisa la precedente disposizione, eliminando altresì le soglie di punibilità in essa previste[2].

Nodo centrale nell’interpretazione della presente disposizione e oggetto della sentenza in commento, è la riconducibilità entro l’attuale fattispecie dei falsi valutativi, ovvero la rilevanza penale delle valutazioni scorrette inserite nelle comunicazioni sociali. Si tratta di un tema risalente nel dibattito penalistico, che aveva però trovato definitiva risposta, in senso positivo, ad opera proprio della riforma del 2002, che aveva rimodulato il precedente testo dell’art. 2621 c.c., da “fatti non rispondenti al vero sulle […] condizioni economiche della società”, in “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni”, prevedendo altresì una particolare soglia di punibilità in tema di “valutazioni estimative”. La riforma del 2015, come visto, eliminava l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” (unitamente alle soglie di punibilità e all’espresso riferimento alla rilevanza penale dei falsi valutativi in esse contenuto), e da subito gli interpreti si domandavano se dunque con riferimento ai falsi valutativi fosse intervenuta una abolitio criminis, con effetti retroattivi che interessano anche il giudicato penale, ai sensi della disciplina del diritto penale intertemporale di cui all’art. 2, comma 2, c.p.[3], ovvero se si fosse trattata di una rimodulazione lessicale che lasciava inalterato il perimetro di tipicità della norma. Nel senso dell’esclusione delle valutazioni dall’ambito della rilevanza penale della nuova norma si riconduceva decisiva importanza all’eliminazione dell’inciso sopra evidenziato (“ancorché oggetto di valutazioni”), in uno con la circostanza che in una diversa fattispecie, quella di cui all’art. 2638 c.c. (rubricato “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”) il medesimo inciso fosse invece lasciato, nel delimitare il novero delle falsità rilevanti ai fini della tipicità[4]. Chiara sarebbe quindi, secondo alcuni, l’intenzione del legislatore in questa direzione. Diversi interpreti consideravano invece come la fattispecie fosse da considerarsi invariata quanto alla rilevanza del falso valutativo, insistendo su come l’inciso “ancorché oggetto di valutazione” avesse valore di specificazione dei “fatti materiali non rispondenti al vero” e come, pertanto, eliminata la specificazione non era eliminata la generale rilevanza penale dei falsi (anche) valutativi. Si sottolineava inoltre, in questa prospettiva, come sarebbe stato del tutto illogico da parte del legislatore escludere la rilevanza di quelle “falsità” (quelle, per l’appunto, valutative) che costituiscono il vero piano su cui si gioca la partita della trasparenza e veridicità delle comunicazioni societarie, sia ai soci che al pubblico, molto più dei falsi c.d. quantitativi, cioè delle falsità materiali in senso stretto[5].

Una prima pronuncia di legittimità, a distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore della riforma, si esprimeva nel senso di escludere ogni sorta di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie[6]. A tanto conducono, nella prospettiva di questa prima pronuncia, il dato testuale della nuova norma, il confronto della stessa con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.p., il riscontro dato da altre norme, quali quella di cui all’art. 2638 c.c., la cui formulazione continua a prevedere espressamente, a differenza dell’art. 2621 c.c., la rilevanza dei falsi qualitativi.

Il Giudice di legittimità, in attuazione ai generali canoni nell’interpretazione di cui all’art. 12 delle preleggi, ricostruisce in questo senso l’intenzione del legislatore della novella, desumibile da una serie di elementi, anzitutto inerenti l’iter legislativo. Rappresentava infatti il Giudice come, a valle di specifici emendamenti, non solo venisse amputato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, ma come nel testo della norma venisse inoltre riprodotto, come oggetto tanto della condotta attiva quanto di quella omissiva previste nella fattispecie, il riferimento a “fatti”, e non invece a “informazioni”, come pure era nell’iniziale proposta di legge. Se infatti parlare di falsità delle “informazioni” societarie non potrebbe che ricomprendere anche le valutazioni, la stessa cosa non può dirsi del riferimento a “fatti materiali”: un fatto rappresentato nelle comunicazioni sociali rileverebbe nella misura in cui rappresenti una realtà materiale oggettivamente falsa, e ciò in quanto la valutazione, invece, si limita alla misurazione di qualcosa che esiste, appunto, nella realtà “materiale”; in questo modo, nella prospettiva del giudice, si darebbe pienezza di significato alla decisione del legislatore di utilizzare l’aggettivo “materiale”, attribuito a “fatti”.

Successivamente prendeva posizione sul punto l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, che con una articolata relazione del 15 ottobre 2015[7] rivedeva ampiamente le conclusioni interpretative raggiunte nella sentenza Crespi e affermava come, in sintesi, “fatti materiali” corrispondesse a “fatti”, dovendo la locuzione “materiale” essere letta non già come riferimento alla concretezza o fisicità del fatto, quanto come una inutile endiadi frutto di cattiva tecnica legislativa, posto che è privo di senso, nel linguaggio giuridico, parlare di fatti “immateriali”. Allo stesso modo, “materiali” avrebbe piuttosto il significato di “rilevanti” o “importanti”, essendo la sua genesi tracciabile nel termine inglese material, avente appunto questo significato. “Fatti materiali”, quindi, non avrebbe un significato più restrittivo di “fatti”, né più selettivo di “informazioni”, essendo, in definitiva, il “fatto” contenuto nelle scritture societarie nient’altro che un’informazione da comunicare ai soci e al pubblico. Allo stesso modo, nessuna valenza è riconosciuta alla più volte citata amputazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, che sin dalla sua introduzione era del resto da considerarsi come una inutile superfetazione che, sin dalla sua introduzione nel 2002, nulla aggiungeva e nulla toglieva ai “fatti” di cui al previgente testo dell’art. 2621 c.c.

In sintesi, il parere espresso dal Massimario è nel senso di ritenere che le valutazioni continuino a rientrare nell’ambito di tipicità della fattispecie di cui all’art. 2621 c.c., anche a valle della riforma di cui alla L. n. 69/2015.

La Sezione V tornava quindi sulla questione con la sentenza qui in commento, facendo propri gli argomenti spesi dall’Ufficio del Massimario e dall’adesiva dottrina, nel ritenere come le false valutazioni permangano entro il perimetro della rilevanza penale.

Il caso di specie riguardava una bancarotta impropria societaria, di cui al combinato disposto degli artt. 223 l. fall. e 2621 c.c., per avere in particolare l’imputato aggravato il dissesto indicando in bilancio crediti per un importo complessivo molto rilevante, pure essendo ormai tali crediti “incagliati” e in stato di sostanziale inesigibilità, omettendo quindi di svalutarli e indicandone invece un valore di realizzo della cui infondatezza l’imputato era pienamente consapevole[8]. La contestazione non riguardava quindi la fondatezza della pretesa creditoria e quindi del credito in sé, quanto la concreta esigibilità dello stesso e il valore di realizzo indicato in bilancio: un tema valutativo, evidentemente, per il quale la Cassazione è quindi chiamata a confrontarsi, di nuovo, con la novella del falso in bilancio in commento.

Anzitutto, il Giudice formula delle premesse di metodo molto diverse rispetto alla precedente pronuncia Crespi. Se infatti l’argomentazione, allora, si sviluppava nella ricostruzione di quale fosse l’intenzione del legislatore, e di ricondurre quindi a questa l’interpretazione e l’applicazione delle nuove norme, la sentenza in esame afferma come l’interpretazione debba confrontarsi con la voluntas legis quale obiettivizata e storicizzata nel testo di legge, “senza che possano assumere alcun valore le contingenti intenzioni del legislatore di turno”. E questo, spiega il Giudice, per la sostanziale inaffidabilità del percorso di redazione della norma: sia per il “noto” scarso tecnicismo dei redattori parlamentari, sia per l’essere le norme stesse il frutto di “problematici equilibrismi strategici e compromissori”, che spesso travolgono il senso che pure inizialmente intendeva darsi.

Questa considerazione di un interprete supplente rispetto ad un legislatore “carente” nella propria funzione è poi rafforzata dalla prospettiva per la quale la redazione della norma in termini volutamente indeterminati demanda al giudice il compito (appunto, supplente del legislatore) di specificarne i contenuti, cioè di completare la necessaria determinatezza della norma giuridica, con riferimento alle concrete fattispecie al suo esame. Una discrezionalità tecnica che il giudice penale applica seguendo, nel caso come quello in esame, i dettami delle scienze aziendalistiche ed economiche di riferimento, così come i criteri guida fissati in altre branche del diritto: nel caso di specie, l’art. 2423 c.c., e il relativo principio della “chiarezza di bilancio” come criterio di carattere generale, applicabile a tutto l’ordinamento.

Pur con la necessaria sintesi, è opportuno accennare come questo passo della sentenza sia anche figlio, si ritiene, della legalità di cui all’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come letta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo la quale, discostandosi, e non poco, dal modello tradizionale di legalità continentale di cui, in Italia, all’art. 25, comma 2, Cost., traccia un sostanziale concorso tra legislatore e giurisprudenza nella tipizzazione del precetto penale[9].

Date queste premesse il Giudice, nella sentenza in esame, azzera anzitutto, sul piano lessicale e testuale, la possibile incidenza, quanto alla rilevanza penale dei falsi qualitativi, dell’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” dopo “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. La proposizione “ancorché” ha infatti valore ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale, e non invece addittiva. In questo senso, i “fatti materiali rilevanti” di cui alla lettera della norma comprendono quelli oggetto di valutazione.

Ma sebbene la questione potrebbe quasi risolversi già solo a livello testuale, la Corte elabora quello che sarebbe il corretto significato da attribuire alla locuzione “fatti materiali rilevanti”.

Si richiama sul punto quanto anticipato da una parte della dottrina e dall’Ufficio del Massimario, per cui “materiali e rilevanti” sono, in questo contesto, termini tecnici e non comuni, che trovano nelle discipline economiche anglo-americane, e successivamente nella disciplina comunitaria, pieno significato. Anzitutto per “materiali” occorre riferirsi al concetto di materiality, criterio guida nella redazione del bilancio e sinonimo, a questi fini, di “essenzialità”, nel senso che devono trovare posto nel bilancio solo i dati informativi essenziali, essendone esclusi tutti i profili marginali e secondari.

In secondo luogo, il termine “rilevanti” trova aggancio diretto nella normativa comunitaria, essendo sancito dall’art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE, recepita in Italia con D.lgs. 14 agosto 2015, n. 136, che definisce rilevante quella informazione la cui omissione o alterazione “potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”. Al pari della materialità/essenzialità, la rilevanza deve essere apprezzata in rapporto alla funzione dell’informazione, ed alla capacità di assolvere al principio generale del True and Fair View che, sancito nella normativa comunitaria di settore (di cui all’art. 2, comma 3, IV Direttiva CEE sul bilancio d’esercizio, e ancora art. 16, comma 3, VII Direttiva CEE sul bilancio consolidato), viene recepito in Italia nell’attuale formulazione dell’art. 2423, comma 2, c.c., per il quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

In questa prospettiva, continua il Giudice, anche il termine “fatto”, di cui alla lettera della legge, non può essere considerato nella propria accezione comune di accadimento/evento del mondo fenomenico, quanto piuttosto nell’accezione tecnica di “dato informativo” della realtà che i bilanci devono rappresentare verso l’esterno. In questo senso, a nulla rileva che il legislatore, ad un certo punto dell’iter parlamentare, abbia sostituito il termine “informazioni” con “fatti”: il termine “fatti” è più duttile e meglio si presta ad essere contestualizzato nelle diverse scritture obbligatorie rientranti entro il perimetro dell’art. 2621 c.c. Il percorso motivazionale del Giudice porta quindi ad intendere i “fatti materiali rilevanti”, di cui alla lettera della legge, in “dati informativi essenziali e potenzialmente fuorvianti”.

In quanto tale, per la sentenza in commento, le valutazioni e le stime rientrano in pieno entro il perimetro della tipicità, e sono anzi i principali “protagonisti” della fattispecie di cui all’art. 2621 c.c., in quanto proprio in valutazioni si sostanziano quei dati informativi maggiormente capaci di condizionare le scelte dei destinatari delle informazioni societarie. Ciò che maggiormente rileva infatti, in tema di chiarezza e affidabilità delle scritture di bilancio, non è tanto la trasposizione della realtà oggettiva della società, ma piuttosto la corrispondenza della stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge o dagli standard tecnici riconosciuti. Si richiama sul punto il concetto, di elaborazione dottrinale, di “vero legale”, nel senso che il bilancio, che è strumento comunicativo convenzionale, e che utilizza pertanto un linguaggio convenzionale, è vero e reale nella misura in cui è redatto rispettando la regolamentazione tecnica e le relative prescrizioni di legge[10].

Il Giudice di legittimità, nella sentenza in commento, pur ribadendo il ruolo centrale dell’interpretazione oggettiva del dato normativo (sganciato dalla voluntas legis del “legislatore di turno”) e del principio di cui all’art. 2423 c.c. come guida per l’interprete, svolge poi talune considerazioni di carattere sistematico, rappresentando come l’esclusione della rilevanza penale dei falsi valutativi avrebbe effetti “dirompenti sul versante dell’effettivo perseguimento di tale illecito” dal momento che consisterebbe in una sostanziale interpretatio abrogans della fattispecie.

Inoltre, sempre sul piano della sistematicità, il confronto con la disposizione di cui all’art. 2638 c.c. (delitto di ostacolo agli organismi di vigilanza), nella quale come visto permane il riferimento espresso alle valutazioni entro il perimetro della tipicità, conduce ad una ulteriore considerazione in punto di ragionevolezza: sarebbe illogico, infatti, punire la rappresentazione di falsi valutativi alle autorità di vigilanza, e non invece la stessa rappresentazione al pubblico o ai soci.

La soluzione interpretativa così raggiunta dalla Sezione V penale della Corte di Cassazione ha trovato adesione di una parte della dottrina che vede nei canoni interpretativi utilizzati dalla Corte (cioè la lettura del dato normativo di per sé e svincolato dalla occasio legis del legislatore, in uno con l’inquadramento di quella norma nel contesto di riferimento, ovvero sul piano sistematico), una riaffermazione del primato della legalità, intesa come centralità del dato normativo in sé, ed elogia quindi il percorso argomentativo della Corte, dando atto di come “l’esatto governo del modo interpretativo richiamato in principio dalla decisione stessa […] conduce ad esiti sicuri”[11].

La soluzione cui accede la sentenza in commento è opposta rispetto alla precedente sentenza Crespi. Vi è quindi la possibilità che la questione sia devoluta al vaglio delle Sezioni Unite, per risolvere il contrasto. Ovvero che la giurisprudenza confermi nelle prossime pronunce la soluzione della rilevanza penale del falso valutativo, e il primo precedente Crespi rimanga, in una prospettiva futura, un caso isolato, “sfortunato” magari nell’aver dovuto affrontare a caldo tematiche tecniche molto complesse e che necessitavano di maggiore tempo di riflessione.

Resterà comunque sul tappeto, a parere di chi scrive e sempre che si confermi la soluzione offerta dalla sentenza in commento, almeno una questione di diritto intertemporale: preso atto della natura della sentenza in esame quale mutamento giurisprudenziale sfavorevole, è da verificare la sua applicabilità ai fatti precedenti. Senz’altro problematica è l’applicabilità ai fatti avvenuti tra il 30 luglio 2015, data di deposito delle motivazioni della sentenza Crespi, e il 12 gennaio 2016, data di deposito della sentenza Giovagnoli, in commento. A valle infatti della citata giurisprudenza convenzionale che rilegge il principio di legalità nel senso di una sostanziale equiparazione tra legge scritta e formante giurisprudenziale, occorre quindi considerare, da un lato, il principio della irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile, di cui a S.W. c. Regno Unito (22.11.1995); dall’altro come, nelle ipotesi in cui il contenuto precettivo di una fattispecie di reato sia determinato dal formante giurisprudenziale (come espressamente afferma di fare, in questo caso, il Giudice di legittimità), il momento a partire dal quale il precetto diviene applicabile, coincida con il momento in cui la giurisprudenza raggiunge un livello di dettaglio e di stabilità sufficienti perché per il consociato sia riconoscibile il perimetro dell’area della tipicità e, pertanto, le conseguenze afflittive delle sue condotte siano da lui prevedibili; in questo senso Contrada c. Italia (14.4.2015)[12].

Occorrerà dunque restare in attesa dei prossimi sviluppi giurisprudenziali che, data la rilevanza del tema, non tarderanno a presentarsi.



[1] In questo senso la Relazione al disegno di legge n. 19/2015, primo firmatario On. Grasso: “il ripristino della punibilità del falso in bilancio è un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. […]”.

[2] Per un’analisi degli elementi costitutivi delle nuove disposizioni sul falso in bilancio, vedi commenti agli artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c. in A. Lanzi (a cura di), Diritto Penale dell’economia, DIKE Giuridica, in corso di pubblicazione nel 2016.

[3] Nel senso di una avvenuta abolitio si esprimeva, nell’analisi del disegno di legge e già prima dell’entrata in vigore della riforma, A. Perini, I fatti materiali non rispondenti al vero: Harakiri del futuribile “faslo in bilancio”, in Dir. pen. contemporaneo, 27 aprile 2015.

[4] Nell’immediatezza della riforma si esprimevano in questo senso, pur critici verso il sostanziale depotenziamento che avrebbe in questo assunto la fattispecie in esame, A. Lanzi, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida al dir., 2015, 26, pp. 10 ss.; R. Bricchetti – L. Pistorelli, Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie, in Guida al dir., 2015, 26, pp. 60 ss.

[5] In questo senso F. Mucciarelli, Le nuove comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in Dir. pen. contemporaneo, 18 giugno 2015; Id., “Ancorchè” superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali, in Dir. pen. contemporaneo, 2 luglio 2015; S. Seminara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, 7, 813 ss.; Id., False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma, in Riv. It. Dir. proc. pen., 2015, 3, pp. 1498 ss.; M. Gambardella, Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen., 2015, 5, 1723 ss.; F. D’Alessandro, La riforma delle fasle comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giur. It., 2015, 2211.

[6] Cass., sez. V pen., 16 giugno 2015, n. 33774, Crespi, in Riv. It. Dir. proc. pen., 2015, 3, 1486, con nota di S. Seminara.

[7] Relazione rinvenibile su www.penalecontemporaneo.it, 30.11.2015.

[8] In violazione per tanto della disposizione di cui all’art. 2426, n. 8, c.c., e dell’obbligo di iscrizione secondo il valore di presumibile realizzazione.

[9] Vedi su questi temi V. Manes, Art. 7, in V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, CEDAM, 2012, 279. Nella giurisprudenza della Corte EDU, tra gli altri, vedi in particolare le pronunce Kokkinakis c. Grecia (25.3.1998), Cantoni c. Francia (15.11.1996) e, più di recente, Contrada c. Italia (14.4.2015).

[10] Vedi C. Pedrazzi, voce Società commerciali (disciplina penale), in Dig. Disc. Pen., Vol. XIII, UTET, 1997, 355.

[11] F. Mucciarelli, Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione, in Dir. pen. contemporaneo, 18 gennaio 2016.

[12] La sentenza citata, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, individua tale momento di “fissazione” del precetto nell’intervento delle Sezioni Unite, ovvero alla nota sentenza Cass. pen., SS. UU., 5 ottobre 1994, Demitry, in Cass. Pen., 1995, pp. 842 ss. 

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