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Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati alla luce del vademecum del Consiglio Nazionale Forense

11 Gennaio 2017

Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Avvocato; Caterina Alessia Dibitonto, Avvocato, Loconte & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

SOMMARIO: 1. Nota metodologica – 2. Struttura del vademecum – 3. Applicabilità della normativa antiriciclaggio agli Avvocati – 4. Gli adempimenti antiriciclaggio – 5. Conclusioni.

 

1. Nota metodologica

La Commissione Antiriciclaggio[1] del Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il 25 novembre scorso un vademecum[2] che fornisce indicazioni agli Avvocati relativamente agli adempimenti richiesti loro dal D. Lgs. 231/2007[3] (cd. Legge Antiriciclaggio) e disposizioni correlate[4].

Tale lavoro con carattere esplicativo è stato reso in forma di FAQ[5] che sono al momento oggetto di approfondimento e si completa di alcuni allegati[6].

La fonte normativa che ha introdotto alcune modifiche nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio per gli Avvocati è la direttiva UE 2015/849 (cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio), che dovrà essere recepita dagli Stati membri dell’Unione Europea[7] entro il 26 giugno 2017.

2. Struttura del vademecum

Il vademecum, che consta di trenta pagine,si configura come un compendio in materia di antiriciclaggio, tema attuale con ricadute nella gestione aziendale e sui professionisti, sui quali è incentrato il tema di questo scritto.

Il gruppo di lavoro ha analizzato l’argomento partendo dalla definizione di riciclaggio[8], contestualizzando subito il tema agli Avvocati indicando loro la modalità applicativa delle disposizioni antiriciclaggio ed analizzando gli obblighi[9] in capo alla categoria, sottolineando – nella FAQ 5, pag. 4 del vademecum – il principio della collaborazione attiva del professionista su cui si fonda il sistema normativo antiriciclaggio[10].

L’analisi di ciascun obbligo è fatta in maniera pratica, tale da mettere il professionista in condizione di poter operare fattivamente[11]; viene, inoltre, ripreso[12] l’approccio basato sul rischio e – per la valutazione del rischio – viene identificato l’uso degli schemi di anomalia[13] e degli indicatori di anomalia[14].

Gli indicatori di anomalia forniscono una casistica non tassativa tantomeno esaustiva per la segnalazione delle operazioni sospette.

Il regime sanzionatorio[15] connesso alla violazione degli obblighi antiriciclaggio è analitico e delineato ad hoc per ciascun obbligo e la sanzione amministrativa è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito di un procedimento[16] secondo il quale il presunto trasgressore ha il diritto di presentare memorie a sua difesa e richiedere di essere ascoltato.

Il vademecum termina con la sintesi delle maggiori novità introdotta dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio[17], ossia, tra le altre, l’esecuzione di un’adeguata verifica del cliente, l’obbligo di effettuare segnalazioni e la creazione da parte degli Stati membri di un registro centralizzato di informazioni riguardanti la proprietà effettiva delle società e dei trust.

Per completezza, gli allegati di cui alla nota 6, descrivono operativamente – con allegato fac simile – il registro antiriciclaggio[18], la scheda e dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi privacy e antiriciclaggio[19] e, da ultimo, il Modello per la valutazione del cliente secondo l’approccio basato sul rischio[20].

3. Applicabilità della normativa antiriciclaggio agli Avvocati

La normativa comunitaria ha ampliato il novero dei soggetti coinvolti nella lotta contro il riciclaggio al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento del terrorismo, includendo gli avvocati, assieme ad altre categorie professionali.

Le disposizioni della Legge Antiriciclaggio si applicano agli Avvocati che operano in Italia, in forma individuale o associata, anche per l’attività svolta all’estero, se – soggettivamente od oggettivamente – questa attività sia collegabile al territorio italiano.

Non si applicano, però, agli Avvocati stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi[21].

Gli Avvocati sono tenuti ad assolvere agli obblighi di cui alla Legge Antiriciclaggio nella misura in cui compiano determinate operazioni[22] in nome o per conto dei clienti[23] ovvero li assistano nella gestione delle suddette operazioni elencate in nota 22.

Obiettivo principaledella normativa antiriciclaggio è assicurare che gli Avvocati che assistono i propri clienti in operazioni che possano comportare movimenti di denaro sporco, introducano dei presidi che prevengano in maniera efficace l’uso del sistema finanziario per motivi illeciti.

L’assistenza degli Avvocati si concretizza nella negoziazione e predisposizione dei contratti che sono funzionali all’attuazione dell’operazione e nella risoluzione delle problematiche giuridiche sottese alla sua attuazione[24].

Le disposizioni introducono elementi di novità rispetto al tradizionale concetto della professione forense ed al dovere di segreto professionale.

A tal proposito, la normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo dispone che le segnalazioni all’UIF[25] non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e del segreto professionale e, per tale ragione, non comportano – a carico dei liberi professionisti e dei loro collaboratori – responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa).

L'Avvocato deve, quindi, sempre porsi in una condizione di ragionevole "conoscenza" del proprio cliente.

La Quarta Direttiva Antiriciclaggio si pone in linea con l’orientamento secondo cui “I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l’attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo”[26].

4. Gli adempimenti antiriciclaggio

Il vademecum fornisce un elenco esaustivo dei principali adempimenti in capo agli Avvocati, cominciando con l’analisi della identificazione del cliente[27], che consiste nella verifica dell’identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi (il cd. “titolare effettivo”).

Quest’obbligo scatta nel momento in cui si formalizza l’accettazione dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero nel momento in cui l’Avvocato si attiva a favore del Cliente nei seguenti casi:

  • relativamente al cliente riguardo al quale la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a €15.000,00 o comporti la trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a €15.000,00, anche mediante più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • in presenza di operazioni finanziarie[28] e di operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
  • nel caso di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o analoghi;
  • nel caso vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti per identificare la clientela.

Il titolare effettivo richiamato supra è “la persona fisica e le persone che attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica anche tramite azioni al portatore, raggiunge il 25% più uno di partecipazione al capitale sociale”[29]. Per l’identificazione del titolare effettivo, che ha luogo contestualmente all’identificazione del cliente, l’Avvocato può ricorrere a pubblici registri, elenchi o documenti pubblici ovvero fare riferimento ad una dichiarazione scritta resa dal cliente in cui questi indica i riferimenti del titolare effettivo.

Per l’identificazione del cliente è richiesto un documento valido e la presenza fisica, che non è richiesta nel caso in cui questi sia già stato già identificato dall’Avvocato in operazioni precedenti ovvero i suoi dati risultino da un atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documenti con firma digitale ovvero i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e del consolato italiano ovvero in caso di idonea attestazione di previa identificazione da parte di intermediari abilitati e banche anche estere.

Nel caso il cliente sia rappresentato da una Società, l’identificazione ha luogo attraverso la verifica del potere di rappresentanza della persona fisica delegata alla firma per l’operazione da svolgere mediante una visura camerale.

Quando il soggetto appartiene ad una delle categorie di cui all’art. 25, co. 1 e 3 (banche, poste italiane assicurazioni…) ovvero la materia è tra quelle indicate all’art. 25, co. 6 (contratti di assicurazione con premio annuale fino ad €1.000,00 o premio unico fino ad €2.500,00, forme pensionistiche complementari, pagamenti con moneta elettronica nei limiti indicati all’art. 25, co. 6, lett. d) è necessario identificare il cliente e verificare il potere di rappresentanza.

Non è necessario identificare il titolare effettivo, ottenere informazioni sullo scopo sulla natura prevista dalla prestazione e svolgere il controllo costante.

Gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti dall’Avvocato e sono proporzionali al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale richiesta, operazione oggetto dell’incarico.

I parametri di base per la valutazione del rischio antiriciclaggio connesso al singolo incarico sono delineati nella Legge Antiriciclaggio[30]; detti parametri relativi al Cliente impongono all’Avvocato di valutare la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo e della prestazione professionale e l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte (vedasi nota n. 12).

Altro adempimento è relativo all’obbligo di registrazione cui si assolve mediante l’adozione di un archivio “dedicato” da tenere quando si verificano le stesse fattispecie per cui scatta l’obbligo di identificazione del cliente. In tale archivio devono essere riportate le generalità, codice fiscale ed estremi del documento, i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera, l’attività lavorativa svolta dal cliente, la data dell’identificazione, la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita e il valore dell’oggetto della prestazione professionale se conosciuto. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica rilevano la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA.

I dati e le informazioni vanno riportati nell’archivio entro 30 giorni “dall’accettazione dell’incarico professionale[31], dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale”[32] e si conservano per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale.

Nel caso l’Avvocato svolga l’attività presso uno Studio professionale, è consentita la tenuta di un solo archivio per tutto lo Studio purché venga individuato per ogni cliente l’Avvocato Responsabile degli adempimenti degli obblighi di identificazione e conservazione.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di conservazione, adeguata verifica e registrazione dei dati, è consigliabile predisporre il FASCICOLO UNICO ANTIRICICLAGGIO da esibire in caso di ispezioni nel quale inserire: registro identificazione clientela, delega a collaboratori, modulistica utilizzata per effettuare l’adeguata verifica, fascicoli per ciascun cliente (che contengano documenti identificativi ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, dichiarazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio, check list antiriciclaggio, eventuale identificazione a distanza[33], documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o necessità di verifiche rafforzate e per l’identificazione a distanza, documentazione relativa agli eventuali contatti intercorsi con i clienti[34]).

Relativamente all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, le disposizioni antiriciclaggio hanno introdotto l’obbligo di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, l’UIF[35], di ogni operazione del cliente che induca l’Avvocato a ritenere l’avvenuta esecuzione o il sospetto che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni antiriciclaggio contemplano alcune esenzioni dall’obbligo di segnalazione[36] in virtù della protezione della deontologia dell’Avvocato relativamente alla difesa in giudizio ed all’istituto del segreto professionale.

E’ stabilita l’esenzione dall’obbligo di segnalazione per le fattispecie in cui le informazioni sono ricevute da un cliente e sono relative ad un procedimento giudiziario, includendo i procedimenti arbitrali ed i procedimenti innanzi agli organismi di conciliazione.

L’esenzione dall’obbligo di segnalazione riguarda, altresì, ogni informazione relativa all’espletamento del mandato di difesa, ed ogni altra informazione ricevuta dal professionista con riguardo alla consulenza resa al cliente sulla possibilità di intentare o evitare un procedimento giudiziario – anche tramite una convenzione di negoziazione assistita.

Ulteriore esenzione è prevista per le fattispecie in cui l’Avvocato esamini la posizione giuridica del cliente.

Operativamente, la trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica tramite il portale internet Infostat-UIF[37] disponibile sul sito web dell’UIF previa registrazione al sistema dell’Avvocato segnalante.

La riservatezza su tutte le informazioni relative alle segnalazioni è tutelata da parte dell’UIF ma vi è la possibilità che l’Autorità Giudiziaria chieda con decreto motivato l’identità dell’Avvocato segnalante se indispensabile ai fini dell’accertamento di reati per i quali si sta procedendo.

5. Conclusioni

Il vademecum del Consiglio Nazionale Forense ha riportato all’attualità gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti; precedenti sul tema si erano avuti con la circolare n. 83607/2012[38] del Comando Generale della Guardia di Finanza e la comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23/04/2012[39].

La materia relativa agli obblighi del professionista è articolata e di complicata applicazione, soprattutto in mancanza di direttive chiare che sono parzialmente arrivate con le statuizioni del D. Lgs. 231/2007 e che saranno completate con il recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio.

In passato, le segnalazioni fatte dagli avvocati erano sporadiche; ciò non vuol dire che la materia dell’antiriciclaggio dal punto di vista del professionista fosse ritenuta poco importante.

Pare giusto raccomandare ai professionisti una valutazione accurata degli indicatori di anomalia[40] perché è fuori dubbio la loro utilità allorquando il professionista si approccia alla valutazione in ordine al sospetto dell’operazione; pertanto, il valore interpretativo degli indicatori di anomalia rileva rispetto al profilo pratico e concreto.

Inoltre, il contenuto degli schemi di anomalia[41], ove compatibile, si applica anche agli Avvocati che in caso di operazioni sospette, sono tenuti a procedere tempestivamente alla segnalazione.

Con riferimento al sistema vigente nel nostro ordinamento, degna di nota è anche la problematica relativa alla non proporzionalità delle sanzioni penali ed amministrative di cui al D. Lgs. 231/2007, per la violazione degli adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti che, come analizzato in questa sede, è stata soggetta ad una revisione che ha portato alla depenalizzazione delle sanzioni previste dalla normativa.

In particolare, è previsto che l'omessa identificazione della clientela e l'omessa registrazione di documenti ed informazioni – acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica -, come previsti dal D. Lgs. n. 231/2007, siano punite con la sanzione amministrativa che può oscillare da un minimo di €5.000,00 a un massimo di €30.000,00.

Sotto più aspetti, l’intervento del Consiglio Nazionale Forense destinato agli Avvocati è stato chiarificatore per la categoria e preparatorio ad un necessario approfondimento in vista del recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, tutelante per il professionista e, altresì, per il mercato.



[1] Costituita dagli Avvocati C. Secchieri, D. Calabrò, E. Merli, A. Pasqualin, A. Acconci, C. Cocuzza, M. Arena, N. Cirillo e G. Colavitti.

[2] Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia, Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, 25/11/2016.

[3] Il provvedimento, recante la “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268/L. Considerata la matrice di stampo comunitario degli obblighi antiriciclaggio, il decreto legislativo n. 231 del 2007 rappresenta l’adeguamento della normativa comunitaria vigente nell’ordinamento italiano alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In dettaglio, la prima direttiva antiriciclaggio (91/308/Ce del 10 giugno 1991) è stata recepita con il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197); la seconda direttiva antiriciclaggio (2001/97/Ce del 4 dicembre 2001) con il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

[4] Provvedimento Banca d’Italia 30/01/2013 recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, Comunicazione della Banca d’Italia di giugno, settembre e dicembre 2008 sui rapporti con banche, istituzioni finanziarie e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, Provvedimento Banca d’Italia 24/08/2010 recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari, Provvedimento Banca d’Italia 03/04/2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo 21/11/2007 n. 231, Comunicazioni di chiarimento del MEF sul d.lgs. 231/2007, Provvedimento Banca d’Italia 03/04/2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8 del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231, Provvedimento Banca d’Italia 10/03/2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231, Comunicazione Banca d’Italia 03/2012 Esternalizzazione adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori.

[5] In numero di 45, alle pagg. 1-19.

[6] Gli allegati sono in numero di tre, alle pagg. 20-30, e sono i seguenti:

–         uno schema di registro cartaceo,

–         uno schema di informativa al cliente e

–         un modello di valutazione del rischio.

[7] Al 31/12/2016 sono in numero di 28 e sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

[8] “Ai sensi della Legge Antiriciclaggio, il riciclaggio è il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, ovvero finalizzate al finanziamento del terrorismo”, cit. pag. 2 del vademecum.

[9] FAQ 5, pag. 3 del vademecum: “Le disposizioni antiriciclaggio introducono particolari obblighi in capo agli Avvocati: in sintesi, quali sono?

In estrema sintesi:

–         l’obbligo di identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”;

–         l’obbligo di registrazione e conservazione dei dati relativi al cliente;

–         l’obbligo di effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) istituita presso la Banca d’Italia, qualora l’Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

–         l’obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;

–         l’obbligo di segnalare al Ministero dell’Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro…”.

[10] Il principio della collaborazione attiva del professionista è richiamato all’art. 3.1 del D. Lgs. 231/2007, “Principi generali”, che recita “Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale”.

[11] i.e. FAQ 29, pag. 10, “In che cosa consiste l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette?” ovvero FAQ 31, pag. 11, “Non sono un esperto di fenomeni di riciclaggio: in che misura e come in concreto la nuova normativa mi mette in una posizione tale da poter quantomeno orientarmi ai fini della segnalazione?” ovvero FAQ 40, pag. 16, “Con che modalità devo eseguire la segnalazione all’UIF?”.

[12] FAQ 32, pag. 14, “Cosa significa “approccio basato sul rischio”?”. Già l’Art. 20 del D. Lgs. 231/2007 recita “Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo”.

[13] Comunicato UIF 01/08/2016 “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del D.Lgs. 231/2007 –operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare”; precedentemente, Comunicazione UIF 23/04/2012 “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del D. Lgs. 231/2007. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni” (vedasi nota 39).

[14] Decreto Ministeriale 16/04/2010 (cd. DM Giustizia) “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili”.

[15] FAQ 44, pag. 17, “Qual è il regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni antiriciclaggio?”.      

Le principali violazioni degli obblighi antiriciclaggio sono presidiate da sanzioni amministrative, in particolare, tra le altre:

– il mancato assolvimento degli obblighi di identificazione è punito con la sanzione amministrativa compresa tra €5.000,00 e €30.000,00 (in seguito alla depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016, con decorrenza dal 6/2/2016);

– la violazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato è punita con la sanzione pecuniaria dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata;

– la violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF è punita con una sanzione pecuniaria da €5.000,00 a €50.000,00.

[16] L. n. 689 del 24/11/1981 (Legge di depenalizzazione) modificata con D.L. 24/06/2014 n. 91 convertito dalla L. 11/08/2014 n. 116. Il nuovo pacchetto depenalizzazioni è stato approvato con il D. Lgs. 15/01/2016 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” e con il D. Lgs. 15/01/2016 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, pubblicati in Gazzetta n. 17 del 22/01/2016, in attuazione della L. 28/04/2014, n. 67.

[17] FAQ 45, pag. 19, “Quali sono le maggiori novità introdotte dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio?”.

[18] L’Allegato 1 del vademecum, pagg. 21-26, delinea i dettagli operativi del registro antiriciclaggio e dell’archivio unico informatico.

[19] L’ Allegato 2 del vademecum, pagg. 27-28, consta della scheda e dichiarazione del cliente e dell’informativa privacy ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003.

[20] L’Allegato 3 del vademecum, pagg. 29-30, ci propone il Modello da compilare ed adattare ad hoc alla fattispecie concreta.

[21] Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi (“UIC”) del 24/02/2006, Parte I, par. 2.1 “Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari”.

[22] In virtù dell’art. 12 del D. Lgs. 231/2007 le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli Avvocati solo quando:

–         compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare,

–         assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:

il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

 la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

 l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

 l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

 la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

[23] L’art. 1 del D. Lgs. 231/2007 definisce il “cliente” come il “soggetto al quale i destinatari rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico”.

[24] C. Cocuzza, La Collaborazione attiva dei professionisti, in Il riciclaggio del denaro, a cura di E. Cappa e L. D. Cerqua, Giuffrè, Milano, 2012, Cap. 8, pag. 196.

[25] L’art. 41 del D. Lgs. 231/2007 prevede a carico del professionista l’obbligo di inviare “… all’UIF la segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza ovvero sospetta, oppure ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ovvero anche solo tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo…”.

[26] Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/2015, punto 9.

[27] Analizzata in FAQ 9, “L’obbligo di identificazione del cliente ha dei connotati particolari?”.

[28] La definizione di operazione è contenuta nella Legge Antiriciclaggio all’art. 1, co. 2, lett. “l”, come segue: “la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento” ovvero, con riferimento agli Avvocati “un’attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale”.

[29] Art. 2 allegato tecnico D.Lgs. 231/2007.

[30] Art. 20 D.Lgs. 231/2007.

[31] Art. 36 D.Lgs. 231/2007. Per i clienti ante 29/12/2007 (entrata in vigore del decreto legislativo) gli obblighi di identificazione si devono applicare al primo contatto utile; fatta salva la valutazione del rischio presente (circolare MEF, 17/12/2008 prot. 116098).

[32] Art. 38, co. 1 bis D.Lgs. 231/2007.

[33] Art. 30 D.Lgs. 231/2007.

[34] Art 23, co. 1 bis D. Lgs. 231/2007.

[35] Le istruzioni per l’adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenute nel provvedimento della UIF del 4/5/2011, recante istruzioni sui dati e sulle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette.

[36] L’obbligo di astensione è previsto dall’art. 23 D. Lgs. 231/2007 e dall’art. 34 della Quarta Direttiva Antiriciclaggio.

In particolare il comma 4 dell’art. 23 D. Lgs. 231/2007 stabilisce che: “I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento”.

L’art. 34 par. 2 della Quarta Direttiva Antiriciclaggio stabilisce che: “Gli Stati membri non applicano gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, ai notai e altri liberi professionisti legali, a revisori dei conti, a contabili esterni e a consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

[37] FAQ 40, pag. 16, “Con che modalità devo eseguire la segnalazione all’UIF?”.

[38]“Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta”.

[39]“Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. B) del D. Lgs. 231/2007. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni”.

[40]Emanati ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 231/2007.

[41]Elencati, unitamente agli indicatori di anomalia, in n. di 13 nella FAQ 31 del vademecum “Non sono un esperto di fenomeni di riciclaggio: in che misura e come in concreto la nuova normativa mi mette in una posizione tale da poter quantomeno orientarmi ai fini della segnalazione?”.

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