Con la sentenza in parola, il Tribunale sancisce un principio importante attinente alla redazione del bilancio di una società commerciale, chiarendo come, nell’indicare le informazioni sociali, gli amministratori debbano necessariamente includere le informazioni aggiuntive che si rendano eventualmente necessarie per fornire una rappresentazione veritiera della situazione della società.
Il suddetto principio è stato, del resto, sancito dal nostro legislatore all’articolo 2423, cod. civ., rubricato “Redazione del bilancio”, che al comma 3 statuisce testualmente che “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.
Nel caso di specie, il socio di maggioranza aveva impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio, sull’assunto che esso non conteneva alcuna indicazione del contenzioso promosso dallo stesso socio di maggioranza contro la società, e inoltre nessun riferimento appariva in relazione alle varie operazioni con parti correlate concluse dalla società nel corso dell’esercizio sociale. Da parte sua, la società resisteva in giudizio eccependo, da un lato, che l’atto di citazione era stato notificato tardivamente dal socio di maggioranza e, dall’altro lato, che già nei precedenti esercizi erano state concluse operazioni con parti correlate di cui il socio di maggioranza era pienamente a conoscenza.
Alla luce del principio stabilito dall’art. 2423, c. 3, cod. civ., il Tribunale ha accolto la domanda attorea sottolineando come il contenzioso promosso dal socio, così come le operazioni con parti correlate concluse dalla società abbiano avuto un’incidenza sulla società tale per cui gli amministratori avrebbero dovuto modificare e integrare il bilancio includendo le informazioni richieste per fornire una rappresentazione veritiera della situazione sociale.