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Gli atti costitutivi delle comunità energetiche rinnovabili incentivate

8 Maggio 2024

Andrea Galleano, Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 38-2024/I (del Prof. Emanuele Cusa), che affronta la normativa nazionale in materia di comunità energetiche rinnovabili (CER), con particolare riferimento agli atti costitutivi delle CER incentivate, ossia di quelle che intendono ottenere i contributi economici erogati del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Lo Studio esamina le prescrizioni di cui al D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e al D.M. n. 414/2023, analizzando approfonditamente le norme che richiedono, fra il resto, che ogni CER sia dotata di soggettività giuridica, abbia come “obiettivo principale” quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”, abbia carattere democratico, assicuri una “partecipazione […] aperta a tutti i consumatori” di energia che rientrino in una delle classi di soggetti di cui all’art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 199/2021 e la loro possibilità di “recedere in ogni momento”.

Quanto all’oggetto della comunità energetica rinnovabile, vengono indagate le due attività necessarie di autoproduzione e di condivisione di energia da fonti rinnovabili, nonché la possibilità di esercitare anche altre attività, purché «relate o irrelate» con le precedenti.

Fra gli aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa, lo Studio analizza infine la questione delle forme giuridiche che possono essere validamente adottate dalla CER.

Deve ritenersi ammissibile la costituzione della CER in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta e, sia pure con alcune limitazioni, di fondazione, purché quest’ultima sia dotata di «struttura aperta e democratica» (in questi casi anche con qualifica di ETS o impresa sociale).

La comunità energetica rinnovabile può inoltre assumere la forma di società lucrativa, a condizione che non persegua in via principale lo scopo lucrativo (adottando la qualifica di impresa sociale), nonché quella di società cooperativa.

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