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Giurisprudenza

Gli atti in frode quale eccezione alla generale predecubilità del credito del professionista per attività funzionali alla procedura concorsuale

30 Giugno 2020

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 15 maggio 2020, n. 9027 – Pres. Nazzicone, Rel. Pazzi

La Corte di Cassazione, con il provvedimento che si commenta, ha l’occasione di ripercorrere l’evoluzione esegetica in merito al riconoscimento della prededuzione in favore del professionista che abbia svolto la propria attività “in funzione” dell’utilizzo di uno strumento di composizione concordata della crisi d’impresa cui sia, tuttavia, seguito il fallimento della società debitrice.

In particolare la Corte, anche facendo leva sulla ratio legis di incentivare il ricorso a tali strumenti, afferma che il requisito per il riconoscimento della prededuzione in relazione alle prestazioni del professionista “sia ravvisabile nella strumentalità di queste prestazioni rispetto all’accesso alla procedura concorsuale minore”; in tale nozione, precisa poi, devono essere ricompresi anche i crediti “sorti prima dell’apertura della procedura in funzione della presentazione della domanda di ammissione” alla stessa.

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione “la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l’attività professionale prestata possa essere ricondotta nell’alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite”, senza che debba per converso essere verificato il concreto conseguimento di una utilità per i creditori derivante dall’attività del professionista.

Fermi i principi generali sopra esposti, tuttavia, nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso la prededucibilità del credito del professionista che ha predisposto il piano di concordato in quanto tale procedura è stata successivamente revocata ex art. 173 l.fall. in ragione di atti di frode scoperti successivamente e imputabili anche al professionista stesso.

Alla luce di quanto sopra, in conformità alla propria giurisprudenza la Corte di Cassazione ha confermato che “il credito del professionista che abbia predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo non è prededucibile nel successivo fallimento ove l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso fosse a conoscenza”, anche tenuto conto che la prededuzione costituisce una agevolazione che “deve intendersi riservata alle prestazioni che si propongano di perseguire un disegno di risanamento secondo lecite modalità di sviluppo della procedura e nel rispetto dell’interesse del ceto creditorio”.

 

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