1. La competenza dei soci in materia gestoria
Secondo un nuovo orientamento dell’Osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in una società a responsabilità limitata con consiglio di amministrazione i soci hanno competenza esclusiva in materia gestoria, quando la decisione circa il compimento di un atto gestionale sia rimesso alla loro decisione ai sensi dell’articolo 2479 c.c.
Come noto, l’articolo 2479 c.c. attribuisce alla competenza dei soci, oltre alle materie ivi elencate (spettanti inderogabilmente ai soci) [1] e a quelle indicate nell’atto costitutivo, anche gli “argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”. La norma (introdotta con la riforma del 2003), oltre a lasciare ampi margini all’autonomia privata nella definizione delle competenze (anche gestorie) dei soci [2], attribuisce altresì ai soci (a prescindere da qualunque previsione statutaria) una competenza che è generale, anche se solamente eventuale (in quanto presuppone che sia sollecitata una decisione dei soci su un determinato argomento) [3].
È, quindi, netta – sia sotto il profilo dell’autonomia statutaria che sotto quello della disciplina legale – la differenza rispetto alle regole del tipo azionario, che ammettono solamente, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5 c.c., la previsione statutaria di eventuali autorizzazioni assembleari al compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, ma – in linea di principio – non consentono deroghe all’esclusiva competenza gestoria riconosciuta agli amministratori dell’articolo 2380-bis, comma 1 c.c.
2. Diritto di avocazione dei soci, conseguente esautoramento delle competenze dell’organo amministrativo e non necessità di una deliberazione dell’organo amministrativo
Il Notariato Fiorentino ha cura di precisare che la decisione dei soci adottata ai sensi dell’articolo 2479 c.c. priva l’organo amministrativo di qualsiasi competenza sull’argomento, non rendendosi quindi necessaria alcuna deliberazione dello stesso ai fini dell’esecuzione della decisione dei soci. Invero, la competenza dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione può configurarsi, in virtù del suo carattere generale, come concorrente rispetto a quella dell’organo amministrativo. Nella gerarchia che si impone fra le due competenze, si ritiene che la decisione dei soci prevalga su quella degli amministratori [4]. Ne deriva che, una volta che i soci abbiano deciso sull’argomento, essendo già stato esercitato (da parte dei soci) il potere gestorio ed essendosi quindi perfezionata la volontà sociale, non è necessaria alcuna deliberazione dell’organo amministrativo, il cui ruolo è pertanto limitato alla mera esecuzione della decisione [5].
3. L’esecuzione della decisione dei soci e delegabilità dell’esecuzione ad un singolo amministratore
Infine, il Notariato Fiorentino chiarisce che la decisione dei soci potrà essere eseguita da chiunque abbia la rappresentanza della società e che la stessa decisione potrà delegare alla sua esecuzione uno specifico amministratore, purché dotato della rappresentanza sociale.
È evidente, infatti, che la decisione dei soci attiene solamente all’esercizio del potere di gestione e la sua esecuzione richiede la manifestazione verso l’esterno della volontà sociale da parte di un soggetto che abbia la rappresentanza della società. Sebbene non sia strettamente necessario, la decisione dei soci potrà quindi delegare direttamente uno specifico amministratore al compimento dell’atto [6]. Si richiede, però, che l’amministratore così delegato sia munito di rappresentanza. Infatti, la decisione dei soci è di per sé inidonea a conferire la rappresentanza sociale ad amministratori che ne siano privi ai sensi dello statuto. L’esecuzione della decisione da parte di un amministratore senza rappresentanza o di un terzo richiederebbe, infatti, il previo rilascio di una procura in favore di tale soggetto da parte di un amministratore con rappresentanza che agisca in esecuzione della decisione dei soci.
[1] È attribuita inderogabilmente alla competenza dei soci, fra l’altro, “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo”, operazioni che si traducano normalmente in atti di amministrazione, seppur aventi carattere straordinario (ad es. la cessione dell’azienda sociale).
[2] Resta in ogni caso fermo il limite delle competenze attribuite inderogabilmente all’organo amministrativo dall’articolo 2475, comma 5 c.c. per quanto riguarda “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2381”.
[3] La Massima n. 150 (17 maggio 2016) del Consiglio Notarile di Milano ha ritenuto legittima la clausola statutaria di s.r.l. che precluda in tutto o in parte ai soci il potere di avocare a sé le decisioni gestorie, riservandole in via esclusiva all’organo amministrativo, ferma restando in ogni caso l’inderogabile competenza dei soci in merito alle decisioni indicate dall’articolo 2479, comma 2 c.c.
[4] Così A. Busi, Assemblea e decisione dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, CEDAM, Padova, 2009, p. 231; in senso analogo anche G. Zanarone, Commento all’articolo 2479 c.c., in G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in P. Schlesinger (fondato da), F.D. Busnelli (diretto da),Il codice civile. Commentario, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1255.
[5] In dottrina I. Demuro, Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nella s.r.l., Giuffrè, Milano, 2008, pp. 101 ss. individua margini per un’attività integrativa della decisione dei soci da parte dell’organo amministrativo, qualora la decisione stessa non sia autosufficiente. Benché l’orientamento del Notariato Fiorentino non sembra considerare quest’ipotesi, volendo seguire la citata dottrina, in tali casi potrebbe ritenersi necessaria ulteriore attività deliberativa del consiglio di amministrazione.
[6] In tal senso anche A. Cetra, L’amministrazione delegata nella s.r.l., in M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera e A. Sciarrone Alibrandi (diretto da),Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, Tomo II, UTET, Torino, 2014, p. 1682.