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Gli effetti del caso Lexitor nello studio del CNDCEC

9 Agosto 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia, Università di Padova

Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente pubblicato uno studio sugli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019 nella causa C-383/18, la c.d. “sentenza Lexitor”; sentenza in cui la Corte ha enunciato il seguente principi di diritto: «L’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE … relativa ai contratti di credito ai consumatori … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». 

Lo studio del CNDCEC, dopo una breve panoramica sulla disciplina del credito al consumo, sulle tecniche di finanziamento al consumatore più utilizzate e sui soggetti finanziatori, entra nel merito delle conseguenze che la sentenza citata ha avuto sull’ordinamento italiano. 

Nella prassi italiana era consolidata la distinzione tra costi legati alla stipula del contratto (c.d. “up front”) e costi legati alla durata del medesimo (c.d. “recurring”), e, conformemente all’art. 125-sexies t.u.b. e soprattutto alle disposizioni di trasparenza e vigilanza di Banca d’Italia, solo questi ultimi erano ricompresi nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del medesimo.

Dal momento che la sentenza Lexitor contemplava la riduzione di «tutti i costi» e non distingueva tra costi up front e recurring, l’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ha modificato – nella versione oggi in vigore – l’art. 125-sexies t.u.b per conformarlo ai principi citati, precisando però che tale modifica interessava solamente i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la l. 23 luglio 2021, n. 106, e, quindi, solamente i contratti stipulati successivamente  al 25 luglio 2021

Conseguenza dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 era che, in caso di rimborso anticipato di un prestito stipulato antecedentemente al 25 luglio 2021, la riduzione del costo del credito riguardava i soli costi recurring e ciò chiaramente contrastava con il principio enunciato dalla sentenza Lexitor. 

riguardo, sono intervenute prima la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022 e successivamente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25977/2023, nel tentativo di ricondurre l’ordinamento italiano ai principi della sentenza Lexitor: in particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 laddove faceva salva l’applicabilità delle disposizioni di trasparenza e vigilanza di Banca d’Italia ai rimborsi dei contratti stipulati antecedentemente al 25 luglio 2021 (disposizioni che legittimavano il rimborso dei soli costi recurring).

La Corte di Cassazione, invece, ha affermato che «É nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del d.lgs. 206/ 2005, art. 33».

Lo studio del CNDCEC evidenzia come, a seguito delle due pronunce citate, il nostro ordinamento sia oggi maggiormente allineato ai principi della sentenza Lexitor, anche se l’iter con cui si è pervenuti a tale risultato ha certamente minato il legittimo affidamento degli operatori alla certezza del diritto. Questo a tacere delle conseguenze economiche che la giurisprudenza citata potrebbe causare in capo agli intermediari, potenzialmente chiamati ad una riduzione – e quindi ad una restituzione – dei costi up front rispetto ai contratti di cui sopra.

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