WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Attualità

Gli esiti dello SREP 2018

23 Aprile 2019

Luca Galli, Partner, EY

Di cosa si parla in questo articolo

Lo SREP in pillole [*]

Lo SREP (i.e. Supervisory Review and Evaluation Process, nelseguitoSREP) rappresenta il processo di revisione e valutazione prudenziale volto a valutare il complessivo profilo di adeguatezza in termini di business, governance, capitale e rischio condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE), che nel 2018 è stato svolto nei confronti di 107 istituti bancari significativi (di cui 11 italiani) sottoposti al Single Supervisory Mechanism.

Detto altrimenti, lo SREP si configura come lo strumento principale a disposizione di BCE per esaminare la complessiva “sana e prudente gestione” delle banche da traguardarsi in relazione ai seguenti 4 ambiti:

  • Business Model, valutando la redditività e la sostenibilità nel tempo (a 1, 3 e oltre i 3 anni) del modello imprenditoriale prescelto dalla banca, tenuto conto del business environment nella quale essa opera;
  • Governance e gestione del rischio, analizzando ciascun istituto sotto il profilo della struttura organizzativa, della composizione e del funzionamento degli organi amministrativi e della comprovata capacità di gestire i rischi;
  • Capital adequacy, sottoponendo a scrutinio l’adeguatezza patrimoniale in relazione ai principali rischi (e.g. Credito, Mercato, Operativo, …) nonché la capacità della banca di assorbire eventuali perdite derivanti dal manifestarsi di eventi particolarmente avversi;
  • Liquidity e Funding Risk,esaminando criticamente la capacità dell’istituto di far fronte in maniera efficace ed efficiente alle proprie esigenze di liquidità e finanziamento.

L’esito di tali sistematiche, articolate e complesse valutazioni è “ricondotto ad unità” dal Supervisor attraverso l’attribuzione di uno score che viene comunicato ad ogni singolo istituto con apposita e motivata decisione (cd. SREP Decision); per il 2018 la SREP decision è stata trasmessa nel corso del mese di gennaio 2019, ricomprendendo altresì i risultati degli Stress Test 2018.

“Key SREP Message” della Banca Centrale Europea

In tale contesto, l’8 aprile scorso BCE ha pubblicato un documento a compendio e commento dei complessivi esiti dell’esercizio SREP condotto nel 2018 sui ricordati 107 istituti sottoposti a vigilanza europea e dalla cui lettura è possibile ricavare i seguenti messaggi chiave:

1. Non si rilevano cambiamenti di rilievo nella metodologia attraverso la quale BCE ha condotto lo SREP exercise per l’anno 2018.

2. A livello di sistema la complessiva distribuzione degli score di sintesi attribuiti alle singole banche si pone in una linea di tendenziale continuità rispetto al profilo di rischio registrato nel 2017, nondimeno permangono “elementi di debolezza” essenzialmente ascrivibili a:

  • profittabilità;
  • (ancora) elevato livello di incidenza degli NPL;
  • (ancora) non omogenea maturità dei processi ICAAP e ILAAP adottati

3. Risulta in lieve aumento rispetto al 2017 il requisito SREP complessivo di CET1[1] dal 10,1% al 10,6% da ricondurre in larga misura all’ultima fase dell’introduzione graduale della riserva di conservazione del capitale[2]; mentre mostrano una sostanziale stabilità – se considerate a livello complessivo – le richieste dei requisiti aggiuntivi declinati nei “Pillar 2 – Requirements” e nella “Pillar 2 – Guidance” (specificatamente: P2R +10 bps e P2G –10 bps).

4. Per contro, gli aspetti relativi alla governance e alla gestione dei rischi palesano un deterioramento rispetto al precedente ciclo SREP, con particolare riferimento ai seguenti topic:

  • fit & proper degli esponenti aziendali e correlato composizione / funzionamento del board;
  • adeguatezza delle funzioni aziendali di controllo (con richiamo esplicito all’Internal Audit);
  • risk data aggregatione conseguente capacità di reporting.

5. La valutazione circa la gestione dei rischi di liquidità e funding è rimasta complessivamente invariata, ancorché si registrano non pochi ambiti di potenziale miglioramento: ben 45 banche sono state oggetto di specifiche misure in materia di liquidità attinenti, in via principale, l’ILAAP, il framework relativo agli Stress Test, il Funding Plan e la gestione della liquidità intraday.

Dulcis in fundo … i “2019 Key Risk”

Da ultimo l’Autorità di Vigilanza ha fornito una plastica rappresentazione della “SSM Risk Map” per il 2019, dalla quale si evince che i Key Risk maggiori (per impatto e probabilità) risultano:

  • l’incertezza geopolitica, con particolare attenzione agli scenari Post-Brexit;
  • la gestione degli NPL, rispetto ai quali, da una parte, BCE riconosce i significativi passi in avanti fatti nel processo di progressiva riduzione, ma, dall’altra, stigmatizza: (i) l’ancora elevata magnitudine rispetto agli standard internazionali nonché (ii) il futuro possibile loro incremento determinato da una sempre più aggressiva politica di “risk taking” registrata nell’ultimo anno e, peraltro, in larga parte dettata dalla ricerca di una maggiore profittabilità;
  • il Cybercrimee l’IT disruptionche richiedono continui e massivi investimenti a beneficio delle infrastrutture informatiche vuoi per difendersi dai sempre più invasivi e ripetuti attacchi cyber, vuoi per mantenere il forzato passo di innovazione imposto dalla nuova digital banking era.

 

[*] Per la buona (e tempestiva) riuscita del presente contributo mi corre l’obbligo (e il piacere) di ringraziare il Dott. Antonio Conza.


[1] Per requisito SREP complessivo di CET1 si intende il livello minimo richiesto per rispettare i livelli minimi obbligatori cosi come disciplinati dalla CRR (c.d. P1R) le riserve combinate di capitale (ad esclusione delle riserve a fronte del rischio sistemico e la riserva di capitale anticiclica) e i requisiti aggiuntivi in materia di capitale (cd. P2R e P2G).

[2] Cfr. “Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013”, Art 129: “Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale”;

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Attualità
Banche e intermediari Governance e controlli

I nuovi orientamenti Banca d’Italia sulla valutazione degli esponenti

21 Novembre 2023

Luca Galli, Partner, EY Advisory

Andrea Lapomarda, Partner, EY Advisory

Federica Mastrangelo, Manager, EY Advisory

di Luca Galli, Partner, EY
Attualità
Servizi bancari e finanziari

La sostenibilità nei servizi di investimento

20 Aprile 2022

Luca Galli, Partner, EY Advisory SpA

Andrea Lapomarda, Associate Partner, EY Advisory SpA

Simone Smeraldi, EY Advisory SpA

di Luca Galli, Partner, EY
Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter