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Impatti del CRR II e dell’IFR su banche e imprese di investimento

21 Giugno 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha recentemente pubblicato uno studio sull’impatto del Capital Requirements Regulation II (Regolamento 2019/876 – c.d. CRR II), per come modificato dal Quick Fix Regulation (Regolamento 2020/873), e dell’Investment Firms Regulation (Regolamento 2019/2033 – c.d. IFR) sulle banche e sulle imprese di investimento stabilite nell’Unione Europea.

Per quel che concerne le banche, lo studio si focalizza dapprima sulle novità introdotte in tema di trattamento prudenziale del rischio di credito connesso a talune esposizioni: se da un lato il fattore di sostegno per le piccole e medie imprese di cui all’art. 501 del Capital Requirements Regulation ha avuto ampio margine di applicazione, il fattore di sostegno per le infrastrutture di cui al successivo art. 501-bis sembra aver avuto una portata alquanto ridotta.

Ridotto è stato altresì l’impatto della modifica di cui all’art. 123 in tema di esposizioni dovute a prestiti concessi dalle banche a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore (la c.d. “cessione del quinto dello stipendio”).

Lo studio prosegue focalizzandosi sull’introduzione del coefficiente di leva finanziaria del 3% (c.d. “leverage ratio”) nell’ambito dei requisiti di primo pilastro di cui all’art. 92 del Capital Requirements Regulation e del coefficiente netto di finanziamento stabile (c.d. “net stable funding ratio”) di cui agli artt. 428-bis ss. nell’ambito dei requisiti di liquidità, evidenziando come la maggior parte delle banche, all’entrata in vigore delle modifiche in questione, rispettassero già i due coefficienti.

Lo studio, infine, esamina l’impatto dell’Investment Firms Regulation.

Questa ha suddiviso le imprese di investimento i tre classi, a seconda delle rispettive dimensioni: salvo la prima classe, assoggettata ai medesimi requisiti prudenziali delle banche, la seconda e la terza sono state assoggettate a un quadro normativo più proporzionato alle caratteristiche di questa tipologia di imprese (precedentemente, infatti, tutte le imprese di investimento erano indistintamente soggette agli stessi requisiti delle banche).

Ne è derivato che le imprese sottoposte al nuovo framework sono state impegnate a rispettare requisiti di capitale meno severi che in passato.

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