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Attualità

Gli interventi della legge annuale per il mercato e la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche

18 Maggio 2017

Alessandro Boso Caretta, Partner, DLA Piper

E’ giunto ormai alle battute finali il lungo cammino parlamentare della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nel testo licenziato dal Senato della Repubblica lo scorso 4 maggio è presente un nutrito pacchetto di novità riguardanti il settore delle comunicazioni elettroniche (commi da 41 a 56 dell’articolo unico di sui si compone il testo), che si prefiggono l’obiettivo di promuovere la concorrenza nel mercato e di accrescere la tutela degli utenti e dei consumatori.

1. Recesso o cambio operatore

Un primo gruppo di norme apporta significative modifiche alle misure introdotte nel 2007 dal c.d. “Decreto Bersani” (d.lgs. n. 7/2007), nei confronti degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, per agevolare il passaggio degli utenti da un fornitore di servizi all’altro.

In primo luogo, viene posto un limite sostanziale alle spese addebitabili dall’operatore all’utente per il recesso o il trasferimento dell’utenza. Le spese dovranno essere “commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonia o trasferire il servizio”.

In secondo luogo si introduce uno doppio obbligo di trasparenza a carico dell’operatore, che dovrà rendere note dette spese al consumatore al momento della pubblicizzazione della offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, e dovrà altresì comunicarle, in via generale, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), esplicitando in via analitica la composizione di ciascuna voce di spesa e la sua giustificazione economica.

In terzo luogo si fissa un tetto massimo di ventiquattro mesi alla durata dei contratti, quando comprendano “offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni” (si pensi ad esempio alle offerte abbinate di servizi di comunicazione elettronica e terminali, diffuse nel mercato), e si prevede che eventuali oneri posti a carico del consumatore in caso di “risoluzione anticipata” del contratto dovranno essere comunicati preventivamente dall’operatore (al consumatore e all’AGCom) e dovranno essere “equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”.

In quarto luogo, allo scopo di semplificare le operazioni necessarie al passaggio delle utenze, si prescrive agli operatori di garantire ai contraenti la possibilità di comunicare il recesso o il cambio di gestore secondo le medesime modalità adottate nella fase di adesione al contratto, e comunque anche con modalità telematiche.

2. Attivazione di nuovi servizi

Viene previsto l’obbligo per gli operatori di comunicazione elettronica di acquisire il consenso espresso e documentato dell’utente prima di consentire l’attivazione di servizi in abbonamento, non solo di quelli propri ma anche di quelli offerti da terzi, e di effettuare addebiti per tali servizi.  La norma, presentata anch’essa come una novella del Decreto Bersani, sembrerebbe dunque configurare una speciale responsabilità a carico dell’operatore anche quando il servizio sia offerto da terzi, allo scopo di contrastare in modo più incisivo il diffuso fenomeno della attivazione indesiderata di servizi a pagamento.

3. Inasprimento delle sanzioni irrogabili dalle autorità di vigilanza

Raddoppia la sanzione edittale massima irrogabile dalle autorità pubbliche (Ministero dello sviluppo economico e AGCom) preposte a vigilare sull’osservanza delle norme a tutela degli utenti e dei consumatori contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). Si passa infatti dall’importo attuale di 580.000 Euro a quello di 1.160.000 Euro.

4. Telemarketing e teleselling

Nel pacchetto sono presenti anche talune disposizioni in materia di telemarketing e di teleselling. Si tratta di norme che novellano l’art. 130 del d.lgs. 196/2003 (il Codice in materia di protezione dei dati personali), assenti nel disegno di legge originario e nella versione approvata in prima lettura dalla Camera, e poi comparse nel maxi-emendamento approvato dal Senato, suscitando non poche perplessità. Le disposizioni in questione da un lato impongono l’obbligo espresso per gli operatori e per i soggetti terzi (si pensi ad esempio alle società di call center) che effettuano chiamate vocali per finalità pubblicitarie, ricerche di mercato, attività promozionali od altro tipo di comunicazioni commerciali, di indicare, all’esordio della conversazione telefonica, il soggetto per conto del quale il contatto avviene e lo scopo del contatto. Dall’altro però prevedono che “il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione”. La formula legislativa, tutt’altro che chiara, nel richiedere un consenso “esplicito” solo per il “proseguimento della conversazione”, rischia di essere interpretata nel senso che la chiamata possa essere effettuata anche in assenza del preventivo consenso dell’utente, e senza tener conto delle risultanze del cd. “Registro delle opposizioni”, con l’effetto di ridurre, anziché rafforzare, la tutela attualmente riconosciuta all’utente.  Al punto che, da più parti, si è levato un coro di proteste nei confronti dell’emendamento, insieme all’invito, rivolto al legislatore, di procedere ad un intervento correttivo.

5. Istituzione registro dei soggetti che usano indirettamente risorse di numerazione

E prevista l’istituzione di un “Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione”, alla cui tenuta dovrà  provvedere la Commissione per le infrastrutture e le reti  (CIR) dell’AGCom.  La norma non precisa quali siano i soggetti in questione, ma demanda al Ministro dello sviluppo economico il compito di determinare i criteri per la loro individuazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

6. Semplificazione delle procedure per l’identificazione degli utenti di rete mobile

Si introduce un’ulteriore semplificazione delle procedure per la migrazione degli utenti di rete mobile, o per l’aggiunta di SIM card all’interno del medesimo dispositivo (si pensi ad esempio ai dispositivi cd. dual SIM, che permettono di ospitare contemporaneamente più di una SIM) od anche per la sostituzione di SIM.

L’attuale normativa (art. 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con il d.lgs. 259/2003) impone agli operatori, per finalità di pubblica sicurezza e di prevenzione del terrorismo, l’obbligo di identificare l’utente prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o della messa a disposizione della SIM

Il nuovo testo approvato dal Senato demanda  al Ministero dell’interno il compito di adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, misure atte a permettere l’identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell’identità digitale previsto dall’articolo 64 del codice  dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). Dette misure dovranno in particolar modo consentire che le operazioni di identificazione siano svolte per via telematica.

7. Pagamenti digitali

Allo scopo di favorire la diffusione dei pagamenti digitali, tra cui i micropagamenti attraverso credito telefonico, si prevede l’estensione della possibilità di impiego di tali modalità – attualmente contemplate  dall’art. 8, comma 3,  del d.l.  n. 179/2012 per l’acquisto dei biglietti di trasporto – anche per l'acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura, o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento. Tuttavia, durante l'operazione di acquisto dovrà essere fornita all’utente adeguata informativa in merito al credito telefonico disponibile e a quello che residua dopo l’operazione di pagamento.

Inoltre si ammette espressamente l’impiego del credito telefonico anche per le erogazioni liberali in favore di organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997. Si precisa che le operazioni in questione sono escluse dall’applicazione dell’IVA e che gli importi oggetto di erogazione non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

Modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio che consente di effettuare erogazioni liberali tramite credito telefonico dovranno essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro, l’AGCom e la Banca d’Italia, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

8. Aggiornamento del registro delle opposizioni

E’ previsto che il registro delle opposizioni istituito dal d.P.R. n. 178/2010 sia aggiornato al fine di dare effettiva attuazione alla norma – art. 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali – che consente a chiunque di esprimere in via generale, tramite l’iscrizione nel registro, la volontà di opporsi non solo alla ricezione di chiamate sul proprio numero di telefono ma anche all’invio di posta cartacea al proprio indirizzo, per finalità pubblicitarie, di vendita, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’aggiornamento dovrà essere effettuato attraverso una modifica del regolamento di cui al d.P.R. 178/2010 nel termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

9. Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche

Altra novità è che per i servizi a pagamento forniti tramite numerazioni non geografiche (ovverosia le numerazioni, diverse da quelle che iniziano con 0, che in base al piano di numerazione nazionale possono essere utilizzate per fornire servizi a sovraprezzo), la tariffazione potrà scattare solo a partire dalla risposta dell'operatore, con l’effetto di impedire che all’utente possa essere addebitata la chiamata anche per il tempo di attesa della risposta.


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