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Attualità

Gli sforzi richiesti agli intermediari per agevolare l’accesso alle misure di sostegno contenute nei cd. decreti “Cura Italia “e “Liquidità”

17 Aprile 2020

Roberto Ferretti e Antonella Santoro, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

Facendo seguito alla propria comunicazione del 3 aprile 2020, Emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela, il successivo 10 aprile la Banca d’Italia ha pubblicato la Raccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19.

Il nuovo intervento dell’autorità di vigilanza parte dalla constatazione che il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere un ruolo essenziale per assicurare che le misure adottate in via d’urgenza dal Governo per rispondere all’emergenza sanitaria [1] producano gli effetti sperati a sostegno dell’economia ed a fare quanto possibile per limitare gli impatti negativi dell’emergenza stessa sulla clientela.

Il documento si articola in due sezioni, rispettivamente dedicate alle raccomandazioni in materia di tutela della clientela e a quelle in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario.

1. Le indicazioni rivolte dalla Banca d’Italia al sistema il 3 aprile 2020

Per una migliore comprensione delle finalità e del contenuto e del nuovo intervento, è opportuno ricordare con quello dello scorso 3 aprile l’autorità di vigilanza – in linea con quanto in precedenza auspicato dall’Autorità Bancaria Europea [2] – aveva richiesto agli intermediari di:

  • astenersi dall’invio alla clientela a mezzo posta di comunicazioni che non avessero carattere obbligatorio;
  • privilegiare il ricorso a strumenti telematici per inviare alla clientela le comunicazioni periodiche previste dalle Disposizioni di trasparenza;
  • valutare la possibilità di differire l’invio delle comunicazioni periodiche alla clientela che, in base al contratto, devono aver luogo con modalità non telematiche raccomandando di conservare specifica evidenza delle situazioni di impedimento e degli eventuali rimedi adottati, al fine di consentirle nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza, di tenere conto delle suddette situazioni di oggettivo impedimento rilevanti come possibili cause di esonero o di limitazione della responsabilità;
  • ponderare l’adozione di modifiche unilaterali del contratto in senso sfavorevole per i clienti e, in particolare, l’introduzione di costi aggiuntivi connessi alle misure di emergenza;
  • pubblicizzare le soluzioni adottate attraverso ogni strumento d’informazione disponibile;
  • valutare il potenziamento del canale telefonico e la creazione di un numero dedicato.

2. Le nuove raccomandazioni in materia di tutela della clientela

La nuova raccomandazione muove dalla constatazione che “dal monitoraggio attivato sulle segnalazioni ricevute dai clienti e sui mezzi di comunicazione sono emerse talune difficoltà da parte dell’utenza” [3] e rinnova l’invito agli intermediari finanziari ad intensificare gli sforzi volti, da un lato, a ridurre al minimo i disagi per i clienti e, dall’altro, ad agevolare l’accesso alle misure di sostegno economico previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità.

Più precisamente, la Banca d’Italia chiede agli intermediari di:

  • assicurare l’apertura delle proprie succursali quando sussistano difficoltà a fornire servizi da remoto e quando la chiusura delle succursali stesse impone alla clientela di spostarsi in un Comune diverso da quello della dipendenza di riferimento;
  • adeguare o predisporre procedure ad hoc per fornire alla propria rete istruzioni “chiare ed omogenee” al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle misure di sostegno economico adottate dal Governo;
  • dare delucidazioni alla clientela su tali misure, chiarendo i casi in cui esse non siano immediatamente disponibili per effetto dell’iter previsto dalla legge;
  • riaccreditare tempestivamente le rate dei finanziamenti per i quali sia stata richiesta la moratoria prevista dal Decreto Cura Italia, eliminando gli eventuali effetti sfavorevoli a carico del cliente (ad es., l’applicazione di interessi o di commissioni di istruttoria veloce) e qualsiasi onere non compatibile con le disposizioni del Decreto stesso.

La Banca d’Italia evidenzia inoltre che, “a questi fini può essere necessario potenziare (o approntare) i sistemi di assistenza da remoto (telefonica o via web) affinché eventuali quesiti della clientela siano trattati tempestivamente e in maniera esaustiva, favorendo scelte consapevoli e coerenti con le esigenze del cliente”.

In questa prospettiva, l’autorità di vigilanza raccomanda agli intermediari di creare sul proprio sito una sezione dedicata all’accesso alle misure emergenziali facilmente accessibile dalla home page. La sezione dovrà contenere un’area con le risposte alle domande più frequenti (FAQ) ed essere suddivisa in sottosezioni distinte per categoria di clientela e per tipologia di supporto finanziario richiesto. Ciascuna sottosezione dovrà contenere l’elenco della documentazione necessaria per la presentazione delle richieste e la documentazione di trasparenza e la modulistica relative. La raccomandazione precisa che i moduli “dovranno poter essere sottoposti alla banca o all’intermediario finanziario caricandoli sul relativo sito web”.

A questo proposito, è opportuno ricordare che l’art. 4 del Decreto Liquidità prevede che  tutti i contratti relativi alla prestazione di servizi bancari, di pagamento o di moneta elettronica conclusi tra il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del medesimo Decreto)  e “il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020” soddisfano il requisito della forma scritta “anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità”.

In aggiunta a quanto precede Banca d’Italia raccomanda agli intermediari di mettere a disposizione della clientela canali alternativi al sito web (telefonico o fisico) “dove necessario”.

Da ultimo, l’autorità di vigilanza chiede agli intermediari di valutare l’opportunità di estendere su base volontaria le misure adottate dal Governo a soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà in relazione a rapporti creditizi che non ricadono nell’ambito di applicazione delle misure stesse.

3. Le raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario

Con la raccomandazione in commento la Banca d’Italia, “considerate le opportunità che l’attuale crisi rischia di offrire alla criminalità economica”, invita poi gli intermediari ad assicurare l’esatto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio, calibrando la profondità e l’intensità dei controlli per adeguarli alla situazione straordinaria venutasi a creare.

Con particolare riferimento ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato previsti dal Decreto Liquidità, l’autorità chiede agli intermediari di verificare che i fondi siano effettivamente destinati a far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare piani di ristrutturazione industriale e produttiva.

In questa stessa prospettiva, si deve ricordare che nel corso dell’audizione citata in nota nel paragrafo che precede il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d’Italia hanno proposto di prevedere specifiche modalità di tracciamento dei finanziamenti con garanzia pubblica di cui si è detto, introducendo, ad esempio, l’obbligo di convogliarli su conti dedicati.

Gli interventi della Banca d’Italia di cui si è detto sono stati integrati dalla comunicazione Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19 emanata dalla UIF il 16 aprile scorso, la quale invita gli intermediari, i professionisti, gli altri soggetti obbligati e le pubbliche amministrazioni a prestare particolare attenzione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria ai rapporti da loro intrattenuti con aziende che operano nei settori della sanità o in settori attigui, ai finanziamenti erogati con garanzie dallo Stato, sia in sede di istruttoria, sia in fase di utilizzo dei fondi e all'operatività on line.


[1] D.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”) e 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”).

[2] V. loStatement on consumer and payment issues in light of COVID19 del 25 marzo 2020.

[3] Alcune di queste difficoltà sono state evidenziate nel corso della Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia Paolo Angelini e del Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d’Italia Giorgio Gobbi relativa alle Iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell’emergenza sanitaria, tenutasi il 15 aprile 2020 dinanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (v., in particolare, il paragrafo 3.3).

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