Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito, con Decreto 11 ottobre 2024, i criteri per la riduzione della base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione minima globale (anche nota come Global minimum tax).
L’art. 35 del D. Lgs. 209/2023, prevede infatti la riduzione dell’imposizione integrativa collegata allo svolgimento di un’attività economica sostanziale, e l’art. 9 demanda a un decreto MEF le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle Regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito che è possibile escludere dall’imposizione integrativa, in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.
Ai fini della determinazione dell’imposizione integrativa, pertanto, il reddito netto rilevante di un gruppo multinazionale o nazionale in un dato Paese per un dato esercizio è ridotto del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività economica sostanziale.
In base al decreto, quest’ultimo è pari alla somma della riduzione per spese salariali e della riduzione per immobilizzazioni materiali calcolate, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, in relazione a ciascuna impresa ed entità a controllo congiunto del gruppo localizzata nel Paese.
Ai fini della determinazione della riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività economica sostanziale, i dati da considerare sono quelli rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo.
La riduzione della base imponibile ai fini dell’applicazione della global minimum tax, quindi, viene calcolata considerando la remunerazione di due fattori produttivi:
- il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione: la riduzione è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili che corrisponde alla media del loro valore contabile netto all’inizio e alla fine dell’esercizio; in deroga, l’aliquota del 5% è sostituita da quella indicata nell’allegato B del Decreto Legislativo, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell’anno solare indicato.
- i salari dei dipendenti: la riduzione per spese salariali di un’impresa o di entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, è pari al 5% delle spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che esercitano la loro attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese o per tale entità apolide; in deroga, l’aliquota del 5% è sostituita da quella indicata nell’allegato B del Decreto Legislativo, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell’anno solare indicato. Ai fini della riduzione per spese salariali relativa a un’impresa o entità a controllo congiunto, rilevano:
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- le spese salariali ammissibili capitalizzate sul valore contabile di immobilizzazioni materiali, incluse le rimanenze, diverse dalle immobilizzazioni materiali ammissibili
- le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili in proporzione alla loro attività lavorativa svolta nel paese in cui è localizzato il loro datore di lavoro
- in deroga a quanto indicato alla lettera b), le spese salariali ammissibili relative ad un dipendente ammissibile che, in un esercizio, svolge l’attività lavorativa per più del 50% del suo orario lavorativo nel Paese in cui è localizzato il datore di lavoro
- le spese salariali ammissibili relative all’eccedenza del reddito determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo.