Il MEF, con decreto del 25/02/2025, ha emanato ulteriori disposizioni attuative della Global minimum tax, relativamente all’obbligo informativo previsto all’art. 51, c. 4, del D. Lgs. 209/2023, cui devono ottemperare le imprese localizzate in Italia, rientranti nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa, che scelgano di non presentare in via autonoma la Comunicazione Rilevante, delegando un’altra impresa del gruppo a presentarla per loro conto.
Si ricorda che la Comunicazione Rilevante è il modello di comunicazione contenente le informazioni generali sul gruppo e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo, in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.
Il decreto tiene in considerazione i chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)“, come modificato e integrato dalla successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sulla Convenzione Multilaterale BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
Le disposizioni recepiscono un modello standard di notifica sviluppato dal Quadro Inclusivo sul BEPS, per garantire un set comune di informazioni ed un approccio coerente ed uniforme in tutte le giurisdizioni che hanno implementato la Global minimum tax nel loro ordinamento.
In particolare:
- l’art. 2 del decreto stabilisce:
- al comma 1, che a decorrere dall’esercizio in cui il gruppo applica le disposizioni sull’imposizione integrativa, le sue imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, sono esonerate dall’obbligo di presentare la Comunicazione Rilevante se individuano un’Impresa Locale Designata che la presenti per loro conto
- al comma 2, che, anziché un’impresa locale designata che presenta la Comunicazione Rilevante all’amministrazione fiscale italiana, è possibile individuare la controllante capogruppo o un’Impresa Designata, entrambe localizzate in un Paese diverso dall’Italia, per presentare la Comunicazione Rilevante per conto delle imprese ed entità che sarebbero tenute a tale obbligo in Italia
- al comma 3, che la scelta di individuare la controllante capogruppo o l’Impresa Designata viene subordinata alla condizione che tali entità siano localizzate in un Paese estero con il quale lo Stato italiano ha in vigore, alla data di scadenza della presentazione della Comunicazione Rilevante, un accordo qualificato tra Autorità competenti con riferimento all’esercizio oggetto della comunicazione (ovvero un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o più autorità fiscali al fine di consentire lo scambio automatico di informazioni relative alle Comunicazioni rilevanti)
- al comma 4, che le entità escluse di cui all’art. 11 del D. Lgs. 209/2023, non sono soggette all’obbligo di presentazione della Comunicazione Rilevante
- l’art. 3 del decreto MEF stabilisce che i soggetti che decidono di non presentare autonomamente la Comunicazione Rilevante, dovranno trasmette all’Agenzia delle entrate il modello di notifica, contenente le informazioni e i dati richiesti al successivo art. 4; nell’ambito dello stesso gruppo, può essere fatta un’unica designazione, mentre le entità del gruppo che non aderiscono alla designazione trasmettono in via autonoma all’Agenzia delle entrate il modello di notifica.