IVASS ha pubblicato il testo consolidato del proprio Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, recante disposizioni attuative in materia di compliance e governance antiriciclaggio (AML), volte a prevenire l’utilizzo delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Si ricorda che le modifiche al regolamento sono state adottate al fine di implementare gli Orientamenti EBA relativi alle politiche e alle procedure per la gestione della conformità (compliance) e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).
Le modifiche più significative al Regolamento IVASS n. 44/2019, riguardano:
- l’introduzione della definizione di organo con funzione di gestione e l’individuazione dei compiti allo stesso spettanti (in precedenza assegnati essenzialmente all’Alta direzione), ovvero il Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio:
- tutti gli enti creditizi e gli istituti finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio identificheranno un componente dell’organo di gestione responsabile della complessiva conformità con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
- il Consigliere avrà il compito di assicurare la piena consapevolezza dell’organo amministrativo in merito ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui l’impresa è esposta, nonché di fornire gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte
- la nomina del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio dovrà essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque non oltre il 30 aprile 2026.
- La funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo (denominata Funzione antiriciclaggio):
- è stata modificata la disciplina dei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il Consigliere
- è stato inserito l’obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l’apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all’approvazione di un alto dirigente.
- L’esternalizzazione:
- può avere a oggetto esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio; non può invece essere oggetto di esternalizzazione la responsabilità della funzione
- deve essere sempre nominato un titolare della funzione antiriciclaggio che svolga i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate.
- I Gruppi:
- deve essere individuato un Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio di gruppo (tra i componenti dell’organo con funzione di gestione dell’ultima società controllante italiana), e con la specificazione dei suoi compiti, che includono necessariamente:
- il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo,
- la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e la presentazione agli organi dell’ultima controllante italiana di una relazione annuale
- l’elaborazione di procedure, standard e metodologie a livello di gruppo;
- devono essere definite procedure di controllo a livello di gruppo.
- deve essere individuato un Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio di gruppo (tra i componenti dell’organo con funzione di gestione dell’ultima società controllante italiana), e con la specificazione dei suoi compiti, che includono necessariamente: