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A conclusione della consultazione conclusa nell’aprile scorso, in data 5 dicembre, la Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento al provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009, come successivamente modificato, volto a dare attuazione agli Orientamenti EBA sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio [1].
a) Tempistiche
In ragione dell’approssimarsi della data inizialmente prevista per l’entrata in vigore delle nuove politiche e procedure (i.e. 1° gennaio 2019), il provvedimento ha previsto una graduazione nelle tempistiche.
Soltanto gli intermediari di maggiori dimensioni o appartenenti a gruppi di maggiori dimensioni [2] dovranno applicare le nuove disposizioni ai prodotti elaborati (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e offerti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2019.
Gli intermediari di minori dimensioni e le BCC dovranno applicare le nuove disposizioni ai prodotti elaborati (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e offerti sul mercato solo a partire dal 1° gennaio 2020.
b) Beneficiari delle tutele
Nel documento di consultazione, la Banca d’Italia aveva esteso il perimetro di applicazione delle nuove norme rispetto agli Orientamenti EBA, individuando i beneficiari nella più ampia categoria dei “clienti al dettaglio” [3].
Nel provvedimento finale, la Banca d’Italia ha confermato la scelta, con alcuni adattamenti volti a tenere conto delle osservazioni ricevute con particolare riguardo agli intermediari di minori dimensioni, fermo il principio di proporzionalità.
Oltre al richiamato slittamento del termine di applicazione del provvedimento, è stata infatti prevista una graduazione degli obblighi sulla base della rischiosità e complessità dei prodotti e delle diverse tipologie di clienti. Per i prodotti destinati unicamente a clienti al dettaglio diversi dai consumatori e che l’intermediario abbia individuato come caratterizzati da minore complessità e rischiosità, il product testing può essere omesso e il monitoraggio può avvenire sulla base dei soli dati e informazioni disponibili all’intermediario nell’ambito della sua operatività corrente [4]. È stato tuttavia precisato che tra i prodotti che l’intermediario può individuare come meno complessi e rischiosi non possono in ogni caso rientrare i prodotti composti.
c) Ambito di applicazione oggettivo
Mentre negli Orientamenti EBA si ritrova un elenco puntuale dei “prodotti”, la Banca d’Italia nel documento di consultazione aveva previsto che le nuove regole riguardassero genericamente “le operazioni e i servizi” che ricadono nell’ambito di applicazione del titolo VI del TUB (es., finanziamenti, anche garantiti da ipoteca; credito al consumo; servizi di pagamento; emissione di moneta elettronica).
Nonostante l’auspicio che l’Autorità potesse chiarire meglio il perimetro applicativo, anche relativamente ad altre tipologie rilevanti quali, ad esempio, il leasing finanziario e il factoring, vista la portata delle disposizioni, è stata invece confermata la precedente impostazione, in considerazione del rischio che un elenco puntuale di operazioni e servizi potesse prestarsi a comportamenti elusivi e accrescesse la complessità normativa.
Anche in questo caso, la Banca d’Italia ha richiamato il principio di proporzionalità, proprio per tenere conto, tra l’altro, della complessità e rischiosità dei prodotti.
d) Ambito di applicazione soggettivo: i mediatori creditizi
Nel provvedimento è stato precisato che i mediatori creditizi – che rientrano nella nozione di “canali di distribuzione indiretti” – sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di distribuzione dei prodotti, con specifico riguardo a:
- offerta dei prodotti solo sul mercato di riferimento individuato dall’intermediario produttore, salvo eccezioni opportunamente motivate;
- capacità di stabilire se un cliente appartiene a un determinato target market;
- possesso di un’adeguata conoscenza del target market;
- svolgimento dell’attività di monitoraggio sui prodotti distribuiti; osservanza degli obblighi da parte di dipendenti e collaboratori;
- formalizzazione e documentazione delle azioni intraprese.
e) Procedure di governo e controllo sui prodotti
È stato meglio chiarito cosa si intenda per “modifica sostanziale” di un prodotto, che può discendere da una decisione dell’intermediario, anche in conseguenza di mutamenti normativi o delle condizioni economiche di mercato. A tal fine, gli intermediari dovranno individuare, nell’ambito delle procedure interne, le ipotesi di modifiche sostanziali dei prodotti tenendo conto, tra l’altro, di mutamenti relativi al target market, al profilo di rischio dei prodotti e alle loro modalità di offerta e di distribuzione.
È stato altresì meglio chiarito che le procedure di governance dovranno essere periodicamente valutate con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali di controllo interno (conformità, gestione dei rischi e internal audit, ciascuna per i profili di rispettiva competenza), che riportano direttamente all’organo con funzione di gestione.
f) Procedure relative alla elaborazione, al monitoraggio e alla revisione dei prodotti
È stato chiarito che il ciclo di vita di un prodotto – ai fini dell’attività di monitoraggio – ha inizio con la sua elaborazione e ha termine al momento dell’estinzione di un numero rilevante [5] di rapporti contrattuali relativi a prodotto instaurati dalla clientela. A tale riguardo, è richiesto agli intermediari di definire nell’ambito delle procedure interne il numero di rapporti rilevante ai fini della conclusione del ciclo di vita di un prodotto al più tardi al momento in cui il prodotto cessa di essere offerto sul mercato, avendo riguardo, tra l’altro, agli indici di proporzionalità e a eventuali criticità riscontrare nella fase di commercializzazione del prodotto [6].
g) Altre questioni
Le ulteriori questioni emerse hanno riguardato i seguenti aspetti:
- l’eliminazione del riferimento alla coerenza tra documentazione informativa e livello di alfabetizzazione finanziaria dei clienti appartenenti al target market, ritenuta dal mercato impraticabile ed eccessivamente vaga;
- la conferma della cadenza annuale dei controlli già prevista dalla normativa vigente, contrariamente a quanto richiesto nella consultazione, considerato che gli Orientamenti EBA non lo prevedono;
- la conferma che il “periodico riesame” delle procedure non possa essere delegato a funzioni aziendali interne, considerato che gli Orientamenti EBA prevedono la competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica. Ciò posto, la Banca d’Italia ha riconosciuto che la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alle procedure (ad es., istruzioni operative per la loro attuazione) possa essere svolta dalle funzioni aziendali competenti.
Infine, su espressa richiesta del mercato, la Banca d’Italia ha chiarito il contenuto dell’attività di “monitoraggio” e dell’attività di “revisione”:
- la prima ha la finalità di assicurare che, durante l’intero ciclo di vita dei prodotti, gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti siano costantemente tenuti in considerazione e che vengano adottate adeguate misure correttive qualora risulti che un prodotto non è adatto rispetto al target market. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività di monitoraggio può essere condotta mediante questionari o altre rilevazioni di customer satisfaction, attraverso una valutazione delle concrete modalità di utilizzo dei servizi connessi a un prodotto da parte della clientela, sulla base dei reclami pervenuti o della frequenza degli inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della clientela, etc.;
- l’attività di revisione consiste nell’apportare variazioni a un prodotto quando, anche a seguito del monitoraggio, risulta che esso non è più adatto al mercato di riferimento, come nel caso in cui l’effettivo utilizzo del prodotto da parte della clientela non risulti coerente con le sue caratteristiche, anche in termini di costi; per esempio, in caso di prodotti di finanziamento, frequenti inadempimenti da parte di un numero significativo di clienti ricompresi nel target market potrebbero indicare l’inadeguatezza del prodotto rispetto a quello specifico target market e l’opportunità di sottoporre il prodotto a revisione (per modificare il target market oppure le caratteristiche del prodotto).
[1] Il provvedimento è stato pubblicato sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Successivamente all’entrata in vigore, la Banca d’Italia provvederà anche a una complessiva ripubblicazione delle disposizioni in materia di trasparenza.
[2] Individuati sulla base dell’attivo di bilancio a livello consolidato o individuale, che deve essere superiore a 3,5 miliardi di EUR.
[3] Per tali intendendosi consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro, microimprese (ossia imprese che occupano meno di 10 persone, con fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR).
[4] Es., esame dei reclami pervenuti, valutazione della frequenza degli inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della clientela, etc.
[5] Nel documento di consultazione si parlava di “tutti”.
[6] Es., reclami ricevuti, numero di ricorsi all’ABF, etc.