Premessa
Il settore dell’Asset Management è interessato da un processo evolutivo sempre più rapido e significativo. La tutela dei clienti e degli investitori è perseguita dal Regolatore nazionale ed europeo attraverso l’integrazione della normativa che disciplina i diversi settorivigilati.
Ai principali driver di cambiamento, che includono l’applicazione delle nuove tecnologie e il contesto politico-economico particolarmente instabile, si aggiungono i numerosi interventi di regolamentazione che, in maniera diretta o indiretta, hanno fortemente interessato il settore nell’ultimo periodo. In tale contesto, la tutela dei clienti e degli investitori è perseguita dal Regolatore nazionale ed europeo attraverso l’integrazione della normativa a disciplina dei diversi settori (finanziario, bancario, ecc.). Tale processo di fine tuning sta infatti portando ad un aumento della trasparenza dei servizi erogati e dei requisiti, anche organizzativi, in capo agli operatori.
Sulla base di tali premesse, il 5 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento della Banca d’Italia di Attuazione del TUF volto a completare e uniformare il quadro normativo italiano in materia di MiFID II e MIFIR per SGR, SICAV, SICAF e SIM (Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF).
Il Regolamento in parola ha abrogato il Regolamento congiunto banca d’Italia-Consob del 30 ottobre 2007. Nell’aggiornare la disciplina presente nel Regolamento congiunto, il Regolatore nazionale ha colto l’occasione per delineare taluni criteri per il rafforzamento dei presidi, tra gli altri, di governo societario dei gestori e delle regole in materia di controlli interni degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
Gestori “significativi e non”
Al fine di dare attuazione al principio di proporzionalità, il Regolamento distingue i gestori fra quelli significativi e quelli non-significativi, applicano ai primi un ulteriore set di disposizioni regolamentari.
Nello specifico, la definizione di gestore significativo rinvia per l’identificazione di tali soggetti all’Allegato 2 par. 4 del Regolamento. Detto allegato richiede ai gestori di svolgere «un’accurata valutazione al fine di individuare le modalità di applicazione delle regole più rispondenti alle proprie caratteristiche». In proposito, il Regolamento gradua il set di adempimenti regolamentari in base alla classificazione del gestore come significativo o meno (ovvero all’avvicinarsi alla soglia di «significatività»). Tale processo di «classificazione» deve essere svolto in funzione dei parametri dettati dal Regolatore nazionale nonché degli ulteriori indici di proporzionalità individuati dalle Linee guida dell’ESMA di attuazione dell’AIFMD in materia di remunerazioni.
In funzione dell’attività di «classificazione» del Gestore, il Regolatore ha delineato un parametro c.d. soglia, di natura quantitativa, al di sopra del quale i Gestori «si considerano sempre significativi». Tale indice, è calibrato in funzione dell’ammontare del patrimonio netto gestito, come si evince dal dettato normativo di cui sotto:
«Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro. Il patrimonio netto gestito è dato dalla somma dei patrimoni derivanti dalla gestione collettiva del risparmio e dalle gestioni di portafogli e dalla gestione di fondi pensione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 252 del 2005».
In aggiunta a tale parametro, di natura quantitativa il legislatore ha previsto un elenco di indici qualitativi volti a definire la “significatività” o meno del gestore. Tali indici possono essere sintetizzati in: a)Prossimità ai livelli dimensionali dei Gestori significativi (€5 miliardi); b) Caratteristiche e Dimensioni del Gestore; c) Natura, complessità e portata delle attività svolte;d)Numero e dimensione degli OICR; e) Organizzazione interna.
Principali Adempimenti
Per tutte le SGR sono previsti specifici presidi in materia di Governance. In particolare:
– la previsione di adeguati flussi informativi intra e inter Organi Aziendali, con focus sulle modalità di convocazione degli stessi al fine di garantire l’efficacia e la tempestività all’azione.
– la definizione dipercorsi formativivolti ad assicurare l’aggiornamento delle conoscenze e competenzedel Boarde dei Responsabilidelle principalifunzioniaziendali. A titolo esemplificativo, in caso di nuove nomine è necessario istituire programmi di formazione per agevolare l’inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali.
– lo sviluppo di una cultura del rischiointegrata e diffusa e adozione di elevati standard di condotta, ancheattraverso:
- definizione e comunicazione, all’interno dell’ente dei valori chiave, anche relativi all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti applicabili;
- consapevolezza del personale riguardo alle proprie responsabilitàe alla propensione al rischio dell’ente;
- allineamento della propensione al rischio mediante incentivi.
– l’approvazione da parte dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica del sistema di segnalazione interna delle violazioni («whistleblowing»).
– un processo di Autovalutazione annuale degli Organi, con formalizzazione degli esiti e individuazione di eventuali azioni correttive.
– la definizione dei compitidegli Organi e dei requisiti relativi alla composizione(numero minimo di consiglieri indipendenti pari a ¼ rispetto al totale).
– l’istituzione di comitati endoconsiliari(Comitato Rischi, Nomine e Remunerazioni).
La previsione del Processo di Autovalutazione annuale, dei compiti e dei requisiti degli Organi e l’Istituzione dei comitati endoconsiliari è prevista nel caso di gestori “significativi” senza distinzione di operatività.
Con riferimento ai gestori che prestano servizi di investimenti, la normativa domestica, rifacendosi alla normativa Europea emanata dall’EBA in materia di Internal Governance (cfr. Pubblicazione aggiornata EBA «Guidelines on Internal Governance» 26/09/2017)e di Outsourcing (cfr. Pubblicazione aggiornata EBA «Guidelines on outsourcing arrangements» 26/02/2019) ha inoltre previsto specifici presidi da adottare in relazione al;
- ruolo delle Funzioni Aziendali di Controllo (Compliance, Risk Management e Revisione Interna);
- processo di outsourcing (con un focus specifico sul tema del cloud);
- business continuity (prevedendo l’adozione di politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dell’operatività).
Gli intermediari devono adeguare policy e procedure interne alle nuove disposizioni di governo societario entro il 31.03.2020 o al massimo entro la data di approvazione del bilancio 2019 da parte dell’Assemblea, con riferimento ai contratti di outsourcing a far data da un anno di entrata in vigore del Regolamento.