La prima Sezione della Corte di Cassazione (Pres. e Rel. Forte) si è espressa in materia di inefficacia, ex art. 64, l. fall., delle garanzie concesse per debiti preesistenti di una società fallita.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso in cui la garanzia venga prestata in relazione ad un mutuo concesso con la esclusiva finalità di ripianare pregresse esposizioni del debitore, non può affermarsi la natura onerosa del negozio di garanzia in quanto il medesimo non è contestuale al sorgere del credito e, dunque, la prestazione della garanzia deve necessariamente ritenersi atto a titolo gratuito qualora non risulti correlata “ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale [nel caso di specie, soggetto diverso rispetto al garante]o dal creditore garantito”. Ne consegue, dunque, che il predetto atto, in caso di successivo fallimento del debitore, “resta soggetto […] alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti”.
Infine, la Cassazione ha chiarito, confermando alcuni precedenti orientamenti giurisprudenziali (tra cui, ex multis, Cass. 1807/2013) che la revoca della garanzia non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo del credito garantito, affermando che l’ammissione al passivo fallimentare è incompatibile esclusivamente con le fattispecie di novazione e di simulazione del credito.