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Giurisprudenza

Grava sull’Ufficio appellante l’onere di verificare la variazione di domicilio del difensore

6 Maggio 2015

Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Gabriella Antonaci – Avvocato, Loconte & Partners

Cassazione Civile, Sez. V, 22 aprile 2015, n. 8154

In caso di variazione dell’indirizzo del proprio Studio professionale il difensore non è tenuto a comunicare alcunchè alle parti costituite, in quanto detta variazione non modifica l’originaria elezione di domicilio, gravando, al contrario in capo all’Ufficio che debba effettuare la notifica dell’appello l’onere di verificare il luogo dove è sito l’attuale Studio professionale.

E’ nulla e non inesistente la notifica dell’appello effettuata presso il vecchio indirizzo del difensore domiciliatario se l’atto è stato ritirato da un soggetto qualificatosi quale “addetto alla corrispondenza” e in giudizio non sia stata fornita la prova dell’inesistenza di detta qualità.

Sono questi, in sintesi, i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 aprile 2015, n. 8154.

Nel caso di specie, la parte contribuente aveva incaricato della difesa tecnica due avvocati, eleggendo domicilio anche ai fini della notifica degli atti processuali presso il loro Studio professionale. Lo Studio aveva successivamente mutato indirizzo e tale variazione non era stata comunicata all’Agenzia delle Entrate che aveva pertanto provveduto a notificare l’atto presso il domicilio originariamente eletto.

I giudici di secondo grado, in accoglimento dell’ appello dell’Ufficio avevano rigettato l’eccezione pregiudiziale della società in merito alla inammissibilità dell’atto di appello, ritenendo irrilevante che la notifica fosse stata eseguita nell’originario domicilio in luogo di quello di quello in cui i difensori avevano trasferito il proprio domicilio, giacchè l’appello era stato comunque notificato a mani di persona dichiaratasi “impiegato addetto alla corrispondenza”. I difensori avevano altresì omesso di comunicare detta variazione alle parti costituite, come prescritto dall’art. 17 comma 1 D. Lgs. n. 546/1992.

Secondo i giudici di appello di inesistenza si sarebbe potuto parlare solo quando la copia dell’atto fosse stato consegnato “in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario”, mentre nel caso di specie la notifica era stata eseguita a persona qualificatasi “impiegato addetto alla corrispondenza del suddetto studio legale”, pertanto non priva di un “astratto collegamento” con il destinatario, realizzando, pertanto una presunzione legale di avvenuta conoscenza superabile solo con la prova – non fornita in giudizio – che tale persona non rivestiva la suddetta qualifica.

Non di inesistenza, ma semmai di nullità della notifica si sarebbe trattato, vizio comunque sanato dalla successiva costituzione di giudizio della società.

Proponeva ricorso per cassazione la società, deducendo, in primis, la inammissibilità, per violazione dell’art. 139 c.p.c., dell’atto di appello, insistendo per la inesistenza della notifica, essendo venuto meno, a seguito del trasferimento dello Studio professionale, qualsiasi collegamento tra detto luogo e i domiciliatari e non potendo prevalere il criterio della qualifica soggettiva del ricevente l’atto (qualificatosi come “impiegato addetto alla corrispondenza”) sul differente criterio della previa corretta individuazione del luogo della notifica.

In secondo luogo, veniva eccepita la nullità della sentenza di appello nella parte in cui asseriva che la notifica sarebbe avvenuta in maniera corretta poiché i difensori non avevano provveduto a comunicare alle parti costituite l’avvenuta la variazione del domicilio eletto, atteso che l’art. 17, comma 1 D. Lgs. n. 546/1992 si riferisce ai casi di domicilio “volontariamente eletto” e non anche al caso di “mera indicazione” del domiciliatario.

La Cassazione pronunciandosi sulla vicenda ha condiviso le statuizioni dei giudici di secondo grado, ma con alcune precisazioni correttive fornite in motivazione.

Secondo la Corte, nel caso di domicilio eletto presso il difensore prevale “l’elemento personale” in luogo di quello “reale-topografico”, essendo effettuata la elezione di domicilio “presso la persona del difensore” in qualunque luogo in cui essa si trovi, con la conseguenza che il semplice trasferimento di Studio non modifica l’originaria elezione di domicilio. Solo la parte che ha “autonomamente” eletto domicilio ex art. 141 c.p.c. è tenuta a comunicare le variazioni. Conseguentemente, non verificandosi alcuna variazione di elezione di domicilio, l’onere di ricercare il luogo dove attualmente è stabilito lo Studio professionale sussiste in capo alla parte che effettua la notifica, compito, tra l’altro, non particolarmente difficoltoso, essendo sufficiente l’acquisizione delle relative informazioni direttamente dall’Albo professionale.

 Tanto premesso, proprio in virtù della prevalenza dell’elemento personale, la Corte ha ritenuto nulla – e non inesistente – la notifica eseguita a mano di una collaboratrice che si trovava presso la sede del “vecchio” studio dei difensori, in quanto si presume che la stessa avesse reso edotti i difensori dell’avvenuta notifica trattandosi di soggetti che “per la qualità rivestita e dichiarata, appaiono tenuti ad introdurre l’atto notificato nella sfera di conoscibilità legale del procuratore domiciliatario, anche se rintracciate in luogo diverso – se pure non del tutto privo di astratto collegamento con i domiciliatari – da quello dello studio in cui i difensori domiciliatari risultano essersi attualmente trasferiti”.

La pronuncia della Cassazione invero non è nuova, atteso che anche in altre sentenze la Suprema Corte aveva stabilito che gravava in capo al soggetto notificante l’onere di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, dovendo la questa essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche in assenza di una apposita comunicazione di variazione (cfr. ex multis, Cass., 6 novembre 2013, n. 24940; Cass., 29 maggio 2013, n. 13366; Cass., 29 novembre 2012, n. 18614).

Tale orientamento, tuttavia, non può ancora definirsi pacifico. In particolare, Cass., 3 luglio 2013, n. 16699 ha affermato che l’onere di provvedere a comunicare la variazione spetterebbe al difensore e che nel caso di mutamento di indirizzo del destinatario in assenza di comunicazione la notifica dell’appello debba avvenire presso la segreteria del giudice ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D. Lgs 546/92. Si attende, pertanto, un intervento risolutivo delle Sezioni Unite in merito.


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