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Green bond: l’ICMA sulla registrazione e supervisione dei revisori esterni

12 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

ICMA ha inoltrato a ESMA, l’11 giugno 2024, la propria risposta alla consultazione ESMA del 26 marzo 2024 sulla bozza di standard tecnici di regolamentazione (RTS) relativi alla registrazione e alla supervisione dei revisori esterni, ai sensi del Regolamento UE 2023/2631 sui green bond (EuGB).

Per ICMA, in sintesi, la bozza di RTS ESMA relative ai revisori esterni di cui al Regolamento sui green bond:

  • dovrebbe adottare un approccio proporzionato ai requisiti per tutti i revisori esterni (ER): il numero di documenti e informazioni richiesti da ESMA, per ICMA, è piuttosto significativo e in alcuni casi sembra andare oltre gli altri regimi normativi. Oltre a richiedere di fornire tutte le politiche, le procedure e le informazioni organizzative pertinenti, ESMA sembra richiedere alcune valutazioni su:
    • l’idoneità collettiva del consiglio di amministrazione e dell’alta direzione
    • i controlli interni
    • la conoscenza degli analisti
    • gli accordi di outsourcing: in quest’ultimo caso, per ICMA, tali elementi potrebbero essere difficili da formalizzare per tutti i fornitori; data la natura volontaria del GBS dell’UE, la riduzione dell’onere amministrativo complessivo contribuirebbe a garantire che sia le ER potenziali, sia quelle più grandi, siano disposte a fornire servizi legati al GBS dell’UE e quindi a entrare nel regime di regolamentazione del GBS dell’UE.
  • L‘interazione tra il regolamento sui GGB e il regolamento sui rating ESG deve essere chiara per evitare sovrapposizioni: poiché molti revisori esterni fornirebbero servizi diversi, tra cui gli OSP e i rating ESG, i requisiti a livello di entità dovrebbero essere concepiti in modo da evitare burocrazia e documentazione superflue; ove possibile, dovrebbero anche essere concepiti in modo da sfruttare le disposizioni e i processi strutturali e di governance e i processi esistenti. Le organizzazioni che intendono fornire rating ESG e revisioni esterne dovrebbero essere in grado di essere autorizzate e di conformarsi sia al regolamento sui rating ESG che al regolamento sui rating esterni.
  • Gli accordi infragruppo dovrebbero essere esentati dalle norme sull’esternalizzazione: i revisori esterni possono avvalersi di varie competenze attraverso le loro società madri, controllate e affiliate quando emettono pareri, il che non dovrebbe far scattare le regole sull’esternalizzazione, in quanto non è questo l’obiettivo.
  • Conoscenza ed esperienza degli analisti: ESMA dovrebbe considerare la possibilità di richiedere un grado di conoscenza da parte del revisore esterno della tassonomia UE e del GBS UE, da dimostrare con un’autodichiarazione; tuttavia, dato che la tassonomia UE è un regime relativamente nuovo, i requisiti di conoscenza non dovrebbero creare una barriera all’ingresso, ma piuttosto adottare un approccio proporzionato, man mano che le imprese acquisiscono familiarità con l’applicazione pratica e le linee guida sulle migliori pratiche relative alla tassonomia e al GBS dell’UE.
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