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Greenwashing: indicazioni SMSG all’ESMA sulla definizione

17 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il Securities and Markets Stakeholder Group ha sottoposto all’ESMA una serie di indicazioni sulla definizione di greenwashing e greenbleaching.

In particolare, il SMSG consiglia all’ESMA:

  • di allineare la definizione di greenwashing per il settore finanziario con le definizioni utilizzate nei rapporti economici in generale;
  • di prendere come punto di partenza le definizioni fornite nei considerando di alcuni regolamenti dell’UE, a condizione che vengano apportati alcuni miglioramenti;
  • di collegare la definizione alle norme esistenti che verrebbero violate da casi di greenwashing, in modo da introdurre nuove norme o sanzioni solo nei casi in cui le norme esistenti non coprano sufficientemente tutti i partecipanti al mercato e i casi di greenwashing nel settore finanziario.

Sulla base di questi principi, il SMSG propone la seguente definizione olistica di “greenwashing“: “la pratica di ingannare gli investitori, in particolare (ma non solo) nel contesto di ottenere un vantaggio competitivo sleale, facendo un’affermazione ESG non comprovata su un prodotto o servizio finanziario”.

Il SMSG consiglia all’ESMA di collegare esplicitamente la definizione di greenwashing, per ogni partecipante al mercato, agli standard concreti che essi violerebbero nel caso di greenwashing.

Il SMSG ha utilizzato il termine “greenbleaching” per indicare il fenomeno per cui i gestori di fondi investono in attività sostenibili ma si astengono dal dichiararlo per evitare i rischi legali connessi.

L’SMSG ritiene che, finché non vi è l’obbligo legale di dichiarare la sostenibilità di un prodotto, non dichiarare la sostenibilità non può essere considerato una “falsa dichiarazione” e non dovrebbe essere sanzionato.

Tuttavia, il SMSG consiglia all’ESMA di monitorare i fenomeni per valutare se la legislazione sulla finanza sostenibile raggiunga o meno i suoi obiettivi.

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