La tematica relativa al greenwashing nei suoi diversi aspetti verrà analizzata nel corso del webinar del 29 aprile dal titolo “Il Greenwashing, tra comunicazione di impresa e informativa finanziaria”.
L’ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia del 25 novembre 2021 è la prima pronuncia in Italia ad occuparsi del c.d. greenwashing.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto i messaggi pubblicitari esaminati “molto generici” e idonei a creare nel consumatore “un’immagine green dell’azienda senza peraltro dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell’ambiente”.
Il giudice cautelare inquadra la fattispecie nella concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., ritenendo che l’adozione di simili green claims attribuisca un vantaggio competitivo all’impresa utilizzatrice.
Si rileva invero come tali condotte siano capaci altresì di influenzare le scelte di acquisto del consumatore medio, producendo effetti pregiudizievoli qualora manchi il requisito della veridicità.
Il fenomeno patologico del greenwashing presenta però una portata più ampia, coinvolgendo una pluralità di soggetti e di normative di riferimento.
In un’ottica di contrasto vanno lette le norme del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) e del Regolamento (UE) 2020/852 che ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili (c.d. Regolamento Tassonomia).