Con ordinanza cautelare del 25 novembre 2021, il Tribunale di Gorizia si è soffermato sul tema del greenwashing.
In particolare, ricorda il Tribunale, con l’entrata in vigore dell’edizione del 27 marzo 2014, al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è stato aggiunto un inedito art. 12, rubricato “Tutela dell’ambiente naturale”, il quale richiede che la comunicazione commerciale, nel prospettare un beneficio ambientale, debba consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzati i benefici vantati si riferiscono.
E ciò, seguendo l’orientamento della giurisprudenza autodisciplinare (decisioni del Giurì e ingiunzioni definitive del Comitato di Controllo), mediante l’utilizzo di dichiarazioni ambientali “verdi” che devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile.
Questo, sottolinea il Tribunale, in ragione del fatto che la sensibilità verso i problemi ambientali, evidenzia il Tribunale, è oggi molto elevata e le virtù ecologiche decantate da una impresa o da un prodotto possono influenzare le scelte di acquisto del consumatore medio.
Ne consegue che non è conforme ad un’esigenza di effettiva tutela dell’ambiente che i vanti ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, in violazione dei suddetti principi, i messaggi pubblicitari denunciati fossero molto generici ed idonei a creare nel consumatore un’immagine green dell’azienda, senza peraltro dar conto effettivamente di quali fossero le politiche aziendali che consentano un maggior rispetto dell’ambiente e riducano fattivamente l’impatto che la produzione e commercializzazione di uno specifico prodotto possano determinare in senso positivo sull’ambiente e sul suo rispetto.